Contenziosi tributari, più spazio a mediazione e tutela cautelare

Pubblicato il 30 giugno 2015

Tra i decreti legislativi attuativi della Legge di delega fiscale n. 23/2014, approvati, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, è ricompreso anche uno schema di decreto legislativo che reca interventi di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

In primo luogo, al fine di determinare una riduzione del contenzioso tributario, le nuove misure prevedono un potenziamento dello strumento della mediazione, che viene, quindi, esteso a tutte le controversie di valore non superiore a 20mila euro, indipendentemente dall'ente impositore, nonché alle controversie catastali.

Il reclamo viene esteso, dal punto di vista soggettivo, a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

La conciliazione si applica, inoltre, anche al giudizio di appello e non più, quindi, solo alle cause di primo grado.

Estensione della tutela cautelare

L'altra direttrice dell'intervento normativo del Governo verte sull'estensione della tutela cautelare a tutte le fasi del processo tributario.

Il contribuente, ossia, potrà chiedere la sospensione dell'atto originariamente impugnato in presenza di danni gravi e irreparabili. Inoltre, le parti potranno sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, qualora ricorrono gravi e fondati motivi.

Immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti

Le sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo, oppure un'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente saranno immediatamente esecutive.

In ogni caso, con riferimento all'esecutività delle sentenze in favore dell'Amministrazione, permane il meccanismo della riscossione frazionata del tributo, e ciò al fine di non aggravare la situazione del contribuente.

Per contro, nel caso di immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, in ipotesi di pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, potrà essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.

Spese del giudizio

Per quanto riguarda le spese del giudizio, le nuove disposizioni prevedono una autonoma regolamentazione rispetto alle norme del Codice di procedura civile, cui attualmente viene fatto rinvio.

Le spese potranno, inoltre, essere compensate, in tutto o in parte, solo in ipotesi di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate da parte del giudice.

Introdotta, altresì, la possibilità di condanna per lite temeraria per la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa.

La condanna alle spese, infine, potrà essere disposta anche nella fase cautelare.

Interpello 

Per quanto riguarda l'istituto dell'interpello, ne vengono individuate cinque categorie: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo.

Le relative istanze potranno essere presentate dai contribuenti, anche non residenti, dai sostituti di imposta e dai responsabili d'impresa.

Agli interpelli ordinari e a quelli qualificatori dovrà essere data risposta entro 90 giorni, mentre per tutte le altre tipologie la risposta dovrà pervenire entro 120 giorni. In ogni caso, vige la regola del silenzio-assenso qualora la risposta non venga data entro il termine previsto.

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