Contenzioso tributario: il ruolo della consulenza tecnica

Pubblicato il 13 novembre 2024

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno messo a punto un documento di ricerca, datato 12 novembre 2024, intitolato "La consulenza tecnica nel processo tributario"

Si tratta di uno studio approfondito sul ruolo, le funzioni e la normativa riguardante la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) nell’ambito del contenzioso tributario, considerando i principi e le riforme che hanno influenzato questo strumento istruttorio.

Introduzione e contesto normativo  

La consulenza tecnica è regolata dall’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992. Essa si configura come uno strumento a disposizione delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado per acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità tecnica. Questo strumento si colloca in un processo tributario di natura dispositiva, ossia basato sulle allegazioni delle parti e non su un’attività inquisitoria del giudice.

Evoluzione storica  

La consulenza tecnica - viene ricordato - ha origini antiche, risalenti al 1877, ma ha assunto una forma più articolata con le riforme del 1972 e del 1992.

Inizialmente, era limitata alle richieste di parte, con spese a carico del richiedente, rendendo il suo utilizzo disincentivato.

Successivamente, la riforma del 1992 ha ampliato i poteri del giudice tributario, consentendogli di disporre autonomamente la consulenza tecnica, superando la necessità di una specifica istanza delle parti.

Funzione della consulenza tecnica  

La consulenza tecnica nel processo tributario svolge una duplice funzione:

Nomina e ruolo del consulente tecnico  

Il consulente tecnico è nominato dal giudice mediante ordinanza e deve possedere specifiche competenze tecniche. La sua attività è disciplinata dagli articoli 61-64 e 191-197 del codice di procedura civile, adattati al contesto tributario.

La consulenza tecnica può essere affiancata da consulenti tecnici di parte, i cui contributi, però, hanno valore indiziario e non probatorio.

Vincolatività della consulenza tecnica  

Nel documento viene evidenziato che il potere integrativo delle Corti di Giustizia Tributarie nel processo tributario consente al giudice di acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità per integrare l'attività istruttoria delle parti. Tuttavia, tale potere è esercitabile esclusivamente nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, evitando che il giudice supplisca alle mancanze probatorie delle stesse.

Il parere del consulente tecnico non è vincolante per il giudice, che rimane libero di discostarsene, purché motivi adeguatamente la sua decisione.

In caso di adesione al parere, invece, la motivazione può essere limitata al richiamo delle conclusioni tecniche.

La perizia resa in un diverso processo può essere utilizzata come fonte di convincimento nel processo tributario, purché rispetti i principi di attinenza e sia acquisita nel rispetto delle regole processuali. 

Aspetti critici e riforme  

Il documento evidenzia che la consulenza tecnica deve essere utilizzata con equilibrio, riservandola a questioni di particolare complessità non risolvibili autonomamente dal giudice.

La recente riforma della giustizia tributaria (Legge n. 130/2022) ha rafforzato il ruolo del magistrato tributario, con l’obiettivo di garantire una maggiore competenza tecnica del giudicante, pur mantenendo la piena applicabilità della consulenza tecnica.

La consulenza tecnica, in definitiva, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una decisione equa e basata su conoscenze specialistiche nel contenzioso tributario. Tuttavia, il suo utilizzo deve rispettare i principi dispositivi del processo, evitando di supplire alle mancanze delle parti nel soddisfare il proprio onere probatorio.

E' sottolineata, in tale contesto, l’importanza di un’applicazione rigorosa e razionale dell'istituto per favorire la giustizia sostanziale, valorizzando al contempo la competenza delle Corti di Giustizia tributaria.

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