Contestazione delle spese del giudizio, gli errori vanno ben specificati

Pubblicato il 06 novembre 2014 Con riferimento al controllo di legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate.

Ed infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nell'atto devono essere specificati gli errori che si assume abbia commesso il giudice di merito, con precisazione delle voci di tabelle degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23624 del 5 novembre 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy