Contestazione delle spese del giudizio, gli errori vanno ben specificati

Pubblicato il 06 novembre 2014 Con riferimento al controllo di legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate.

Ed infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nell'atto devono essere specificati gli errori che si assume abbia commesso il giudice di merito, con precisazione delle voci di tabelle degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23624 del 5 novembre 2014.
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