Contestazione delle spese del giudizio, gli errori vanno ben specificati

Pubblicato il 06 novembre 2014 Con riferimento al controllo di legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate.

Ed infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nell'atto devono essere specificati gli errori che si assume abbia commesso il giudice di merito, con precisazione delle voci di tabelle degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23624 del 5 novembre 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di incontro del 28/4/2026

05/05/2026

Dati sanitari online: quando la pubblicazione è illecita secondo il Garante Privacy

05/05/2026

EPAR e altri Enti bilaterali: cosa deve sapere il consulente del lavoro per orientare correttamente l’impresa

05/05/2026

Sì definitivo alla trasparenza retributiva: diritto di informazione esteso

05/05/2026

Ccnl Autostrade e trafori. Premio produttività

05/05/2026

Assunzioni donne svantaggiate 2026: agevolazioni contributive a confronto

05/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy