Contestazione generica, il licenziamento è illegittimo

Pubblicato il 24 luglio 2020

La Corte di Cassazione nell'ordinanza del 14 luglio 2020, n. 14967, torna nuovamente a pronunciarsi sulla specificità della contestazione disciplinare, respingendo il ricorso presentato dal datore di lavoro, già condannato in Appello alla reintegra del lavoratore ed al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino a quella della effettiva reintegrazione e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali. 

La Corte capitolina censurava l'impugnata sentenza del giudice di prime cure per non aver ritenuto la genericità della contestazione disciplinare. Nella fattispecie, l'accusa mossa nei confronti del lavoratore, integrante un parallelo procedimento penale, verteva sull'appropriazione indebita per somme riscosse da clienti per cui il Tribunale aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto ascrittogli. 

Invero, l'assoluta mancanza di riferimenti idonei a contestualizzare e individuare le condotte illecite, per assenza dell'indicazione delle singole operazioni contestate ovvero per non aver riportato alcun elemento di fatto, neanche come riferimento temporale, non rendono possibile alcuna difesa, se non nei limiti della sua negazione generica. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy