Contestazione non appena i fatti appaiono ragionevolmente sussistenti

Pubblicato il 09 luglio 2015

Con sentenza n. 14106 del 7 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento maggioritario il quale ritiene che il datore di lavoro debba portare a conoscenza del lavoratore i fatti emersi a suo carico non appena gli stessi gli appaiono ragionevolmente sussistenti non potendo rinviare le contestazione fino al momento in cui ritenga di avere assoluta certezza dell’illecito disciplinare (ex multis: Cass. 12 maggio 2005 n. 9955; Cass. 20 giugno 2006 n. 14115).

Infatti, sottolinea la Corte, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non tempestività della contestazione o del recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la condotta del lavoratore (Cass. 1 luglio 2010 n. 15649; Cass. 10 settembre 2013 n. 20719).

Sulla scorta di quanto sopra gli Ermellini hanno annullato un licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva nascosto all’azienda il proprio stato di detenzione per motivi estranei al lavoro, fruendo di malattia, ferie ed anche aspettativa, il cui datore di lavoro però, pur essendo venuto a conoscenza della detenzione nell’estate del 2009, aveva atteso per contestare il licenziamento fino all’aprile 2010.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy