Contestazione tardiva, licenziamento disciplinare illegittimo

Pubblicato il 07 gennaio 2021

La Corte di cassazione ha confermato la legittimità della decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da una compagnia aerea ad una dipendente, assistente di volo.

Il recesso era stato comminato in ragione dello svolgimento di altra attività lavorativa presso una società concorrente, durante la sospensione del rapporto di lavoro per cassa integrazione guadagni.

La Corte di secondo grado aveva rilevato la tardività della contestazione disciplinare in quanto inoltrata quando la compagnia aerea, già da otto mesi, era a conoscenza dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato della dipendente presso l’altra società.

I giudici territoriali, ciò posto, esclusa l'applicazione della tutela reintegratoria, avevano condannato parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione in favore della lavoratrice.

Licenziamento disciplinare, immediatezza della contestazione

Statuizione, questa, confermata dalla Suprema corte con sentenza n. 29595 del 24 dicembre 2020.

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento disciplinare per quel che concerne, in particolare, la relatività del concetto di immediatezza della contestazione.

E' il giudice di merito - hanno spiegato - a dover dare conto delle ragioni atte a cagionare il ritardo della contestazione e ciò con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

E nella specie, i giudici di gravame avevano rilevato che la stessa società aveva ammesso di avere avuto conoscenza, sin dall’anno precedente, del rapporto di lavoro intrattenuto dalla lavoratrice con altra compagnia aerea, di tal ché la contestazione disciplinare successivamente comunicata era senz'altro tardiva.

Parte datoriale, in tale contesto, non aveva nemmeno dedotto eventuali difficoltà di indagini o particolare complessità dell'organizzazione aziendale tali da giustificare il predetto ritardo.

In definitiva, la valutazione di tardività della contestazione disciplinare spettante al giudice di merito non poteva, nella specie, essere sindacata davanti alla Corte di cassazione in quanto sorretta da motivazione logica ed adeguata.

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