Conti correnti, portabilità senza oneri e spese

Pubblicato il 27 gennaio 2015 Sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2015 contenente “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.

Il provvedimento, in vigore dal 25 gennaio 2015, prevede, tra le altre misure, disposizioni sulla portabilità dei conti correnti (articolo 2) ai sensi delle quali gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, sono tenuti ad adottare e concludere le relative procedure, di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva n. 2014/92/UE, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.

Risarcimento per il mancato rispetto delle modalità e dei termini

E' previsto espressamente, sul punto, che il mancato rispetto delle modalità e dei termini citati, determinerà un diritto al risarcimento a carico dell'istituto bancario o del prestatore di servizi di pagamento ed in favore del cliente, in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy