Conto energia, proroga convenzioni GSE

Pubblicato il 20 maggio 2026

È online il portale GSE “Estendi Convenzione CE”, lo strumento dedicato ai Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia che intendono richiedere l’estensione della durata della convenzione.

La misura è prevista dall’articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21, il cosiddetto DL Bollette, e consente una rimodulazione volontaria degli incentivi riconosciuti ad alcune categorie di impianti. L’intervento si inserisce tra le misure urgenti finalizzate a contenere il costo delle bollette elettriche, anche attraverso la riduzione della componente ASOS, e a rendere più sostenibile il sistema di supporto alle fonti rinnovabili.

Le modalità operative sono state definite dal GSE nelle istruzioni pubblicate il 14 maggio 2026, relative all’adesione alle opzioni previste dal decreto.

Soggetti interessati

La possibilità di aderire alla proroga riguarda i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato.

Gli impianti devono essere incentivati nell’ambito del I, II, III o IV Conto Energia, disciplinati rispettivamente dai decreti ministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011. Ulteriore requisito è che le convenzioni siano in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per gli impianti composti da più sezioni, la verifica della soglia di potenza deve essere effettuata considerando la somma delle potenze nominali delle singole sezioni incentivate. L’opzione può essere esercitata per ciascuna convenzione relativa alle singole sezioni dell’impianto. Di conseguenza, per uno stesso impianto, è possibile selezionare soluzioni diverse per sezioni diverse.

La scelta può riguardare le convenzioni che, alla data del 1° maggio 2026, risultano attive, sospese o in cambio di titolarità. In quest’ultimo caso, l’opzione deve essere esercitata dal cedente e viene poi ereditata dal soggetto subentrante.

Termine per la domanda e modalità di accesso

La richiesta deve essere presentata entro il 31 maggio 2026, termine indicato come perentorio. Le domande trasmesse oltre tale data non saranno considerate valide.

L’adesione avviene attraverso l’Area Clienti GSE, accedendo con SPID al portale dedicato “Estendi Convenzione CE”.

Può procedere il titolare del contratto, se persona fisica, oppure il rappresentante legale o procuratore. È ammessa anche la presentazione tramite soggetto delegato, purché munito dei necessari poteri di rappresentanza per l’invio della dichiarazione. Anche il delegato deve accedere tramite SPID.

Una volta inviata la richiesta, il GSE effettua le verifiche previste. In caso di esito positivo, sul portale FTV-SR sarà reso disponibile l’addendum alla Convenzione, contenente l’opzione selezionata, che diventerà parte integrante della convenzione di incentivazione.

Le due opzioni di rimodulazione

Il meccanismo previsto dal DL Bollette n. 21/2026 consente al Soggetto Responsabile di scegliere tra due schemi alternativi.

  1. La tariffa premio viene ridotta del 15%, quindi riconosciuta nella misura dell’85% del valore spettante, per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027. In cambio, il periodo incentivante viene esteso di 3 mesi, pari a 90 giorni.
  2. La riduzione è più incisiva: la tariffa premio viene riconosciuta nella misura del 70% del valore spettante, con una decurtazione del 30%. In questo caso, l’estensione della convenzione è pari a 6 mesi, cioè 180 giorni.

In sintesi:

Opzione

Riduzione tariffaria

Periodo di applicazione della riduzione

Estensione della convenzione

A

15%

dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027

3 mesi / 90 giorni

B

30%

dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027

6 mesi / 180 giorni

La decurtazione si applica alla tariffa spettante, comprensiva di eventuali premi, per l’energia incentivata di competenza nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2027.

Tariffa nel periodo di estensione

Durante il periodo di proroga, la tariffa incentivante non coincide con quella ridotta applicata tra luglio 2026 e dicembre 2027. Il GSE riconoscerà infatti una tariffa calcolata come media ponderata delle tariffe spettanti per il singolo contratto prima della decurtazione, prendendo a riferimento il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2027.

Le istruzioni operative precisano inoltre che, qualora nello stesso intervallo temporale siano disposti periodi di fermo dell’impianto per motivi legati alla sicurezza della rete, a condizioni di emergenza o a interventi rilevanti di revamping dei moduli installati, l’incentivo relativo al fermo sarà riconosciuto al termine del periodo di incentivazione. Il relativo calcolo terrà conto della tariffa rimodulata secondo l’opzione prescelta.

Se, infine, eventuali provvedimenti del GSE dovessero disporre ulteriori rimodulazioni della tariffa incentivante nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027, sarà ricalcolata anche la tariffa applicabile nel periodo di estensione.

Verifiche GSE e precedenza per il phase out

L’efficacia dell’opzione scelta non è automatica. È subordinata all’esito positivo dei controlli del GSE e all’assenza di posizioni debitorie, anche non definitive, del Soggetto Responsabile nei confronti del Gestore. In presenza di irregolarità o inadempimenti, il GSE può non dare seguito alla richiesta.

Chi aderisce alla rimodulazione avrà inoltre precedenza per l’accesso, sempre volontario, al futuro meccanismo di phase out previsto dall’articolo 2, comma 4, del DL Bollette. Le relative istruzioni saranno pubblicate successivamente dal GSE, con adesione prevista entro settembre 2026.

Per gli operatori interessati, la scelta richiede quindi una valutazione puntuale della convenienza economica tra riduzione temporanea dell’incentivo e maggiore durata della convenzione.

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