Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene sulla disciplina del Conto Termico 3.0 con un duplice obiettivo: da un lato, riequilibrare le risorse disponibili per il 2026; dall’altro, garantire continuità operativa agli operatori a seguito della sospensione del portale gestito dal GSE.
Con il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, viene infatti ridefinita la ripartizione dei limiti di spesa annua, mentre il Gestore dei Servizi Energetici introduce una proroga straordinaria dei termini per la presentazione delle domande.
Il provvedimento ministeriale conferma il tetto complessivo di 900 milioni di euro, ma ne modifica la distribuzione interna tra i beneficiari:
La nuova ripartizione comporta, di fatto, un incremento di 50 milioni di euro a favore del comparto pubblico, rispondendo alla forte domanda registrata negli ultimi mesi.
La scelta si inserisce nel quadro delle previsioni del DM 7 agosto 2025 e si rende necessaria alla luce:
L’analisi condotta dal GSE ha evidenziato un andamento delle richieste non uniforme tra i diversi soggetti beneficiari, con una pressione significativa sul plafond destinato alle amministrazioni pubbliche.
In questo contesto:
La rimodulazione, quindi, ha una funzione essenziale: assicurare la continuità del sistema incentivante, senza modificare il limite complessivo di spesa.
Il decreto MASE del 10 aprile 2026 affida al GSE il compito di garantire l’operatività del sistema attraverso:
In particolare, verranno tracciati dati relativi a:
Un sistema di controllo continuo che punta a prevenire nuove criticità e a mantenere sotto controllo l’evoluzione della spesa.
Accanto alla rimodulazione delle risorse, il GSE ha introdotto una misura correttiva di ampia portata per tutelare gli operatori penalizzati dalla sospensione del portale, avvenuta tra il 3 marzo 2026 e il 12 aprile 2026.
Con la FAQ KB0017802 del 13 aprile 2026 viene stabilito che:
La proroga straordinaria di 40 giorni introdotta dal GSE presenta un ambito di applicazione particolarmente ampio, definito per intercettare tutte le situazioni in cui la sospensione del Portaltermico ha impedito o reso difficoltosa la presentazione delle istanze.
Nel dettaglio, la misura si applica a due macro-categorie di interventi.
Domande con scadenza nel periodo di sospensione
Rientrano innanzitutto le richieste per le quali il termine ordinario dei 90 giorni dalla data di fine lavori cade all’interno della finestra di indisponibilità del portale, ossia tra il 3 marzo 2026 e il 12 aprile 2026.
In questi casi:
Interventi conclusi prima della sospensione
La portata della misura è ulteriormente ampliata includendo anche le richieste relative a interventi con data di fine lavori compresa tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026.
Si tratta di un’estensione rilevante perché:
In questo modo, il GSE ha inteso sanare ex post le criticità operative, evitando disparità di trattamento tra operatori.
L’applicazione della proroga determina:
Indicazioni operative specifiche:
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Il Gestore ha fornito indicazioni puntuali per la corretta presentazione delle istanze:
In alcuni casi specifici, per consentire l’invio della domanda:
Un aspetto rilevante riguarda la natura dei termini:
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