Contraddittorio solo eventuale

Pubblicato il 28 agosto 2008
In materia di accertamenti bancari, l’articolo 51, comma 2 del dpr n. 633/72, nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l’impresa con l’invito dello stesso a fornire dati, notizie e chiarimenti sulle operazioni annotate nei conti bancari, non rappresenta per il Fisco un obbligo, piuttosto una mera facoltà, lasciata alla discrezione dell’Amministrazione finanziaria. Nella sentenza di Cassazione n. 20268 del 23 luglio 2008 si legge che “il mancato esercizio di tale potere non trasforma in presunzione semplice la presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all’attività svolta dal contribuente, sul quale grava perciò l’onere della prova contraria in sede contenziosa a norma dell’articolo 32 del dgs n. 546/92”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy