Contrasto alle frodi nel settore oleario, sanzioni se si viola la tracciabilità

Pubblicato il 11 settembre 2015

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 è stato approvato, in esame preliminare, il testo di un decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva e del Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.

Lo schema di decreto introduce sanzioni per quel che riguarda l’indicazione obbligatoria dell’origine, nonché la leggibilità delle informazioni di origine e denominazione di vendita contenute in etichetta, informazioni che devono essere indicate nell’imballaggio in modo visibile, comprensibile ed in uno stesso campo visivo.

Sanzionata, altresì, la mancata istituzione ed irregolare tenuta del registro di carico e scarico degli oli, registro obbligatorio per tutti coloro che detengono o commercializzano oli ai fini commerciali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Sistemazioni idraulico forestali - Ipotesi di accordo 4/12/2025

23/01/2026

Sistemazioni idraulico forestali. Tabelle retributive

23/01/2026

Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività

23/01/2026

IVA e broker assicurativi: confine tra consulenza e intermediazione

23/01/2026

Fondo di Garanzia PMI 2026: confermate regole, coperture e accesso al credito

23/01/2026

Dimissioni dei genitori lavoratori: no alle dimissioni per fatti concludenti. Cosa fare

23/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy