Contratti a termine senza intervallo minimo per la sostituzione delle maternità

Pubblicato il 25 ottobre 2012 In risposta ad un quesito, il 4 ottobre 2012 il Ministero del lavoro ha specificato che è possibile, in caso di sostituzione di una dipendente in maternità, la riassunzione di una dipendente già assunta in precedenza con contratto a termine, senza che sia necessario attendere l'intervallo di tempo di 60 e 90 giorni previsto dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012) per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Secondo l'interpretazione ministeriale, costituendo normativa speciale, il Testo unico maternità (D.Lgs n. 151/2001) prevale sulla disciplina generale del contratto a termine.

PRONTUARIO LAVORO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy