Contratti abitativi a canone concordato non assistiti. Agevolazioni fiscali solo con l’attestazione

Pubblicato il 23 aprile 2018

Con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di contratti di locazione a uso abitativo a canone concordato, precisando, per i contratti “non assistiti”, gli elementi necessari per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste.

Contratti a canone concordato: le parti possono essere assistite o non assistite

Nell’ambito della stesura di un contratto di locazione, le parti possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora, invece, si tratti di contratto non assistito, le parti devono acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso (decreto delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017). L’attestazione ha valore anche ai fini delle agevolazioni fiscali.  

L’attestazione è elemento necessario per fruire delle agevolazioni

La risoluzione 31/2018 afferma, quindi, che per i contratti “non assistiti”, l’attestazione è un elemento necessario per avere l’applicazione delle agevolazioni collegate ai contratti di locazione a canone concordato: applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca; ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile del proprietario; corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70%.

Non è necessario ottenere l’attestazione quando i contratti di locazione sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, se non risultino stipulati accordi territoriali.

Pur non essendoci l’obbligo per le parti di allegare l’attestazione al contratto di locazione in sede di registrazione, le parti possono comunque procedere per l’allegazione al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, come nel caso del contribuente che chiede di fruire della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, con il corrispettivo annuo nella misura del 70 per cento.

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