Contratti derivati: la questione passa al giudice ordinario

Pubblicato il 29 gennaio 2011 Si susseguono le sentenze relative all'annullamento dei contratti derivati sottoscritti da enti pubblici. E' il Tar Toscana, con la pronuncia del 27 gennaio scorso n. 154, a riprendere la questione su cui già aveva espresso il proprio convincimento.

Infatti i magistrati amministrativi rammentano che con sentenza del 2010, n. 6579, erano stati dichiarati legittimi i provvedimenti di autotutela dell'ente locale con i quali erano state annullate le deliberazioni confermative dei contratti stipulati, per la ristrutturazione del proprio debito, con Dexia s.p.a. e Depfa Bank. In tale sede il Tar aveva accolto i ricorsi presentati dalle banche contro gli atti di autotutela impugnati, annullandoli solo ” nelle parti in cui pretendono di togliere efficacia ai contratti stipulati con le ricorrenti”.

Ora nella nuova decisione del 2011 il Tar toscano asserisce che il giudice che possiede titolo per pronunciarsi sulla sorte del contratto in caso di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione è il giudice ordinario; più in particolare per i contratti stipulati tra le parti “solo il giudice civile è competente a conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi tra loro"; a costui va inoltrata domanda diretta a stabilire l'efficacia dei contratti in questione.
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