Contratti di sviluppo, dal Mise le istruzioni per l'agevolazione

Pubblicato il 14 maggio 2014 Definite le indicazioni operative concernenti la nuova disciplina dei contratti di sviluppo di cui al decreto Mise 14 febbraio 2014.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 17717 in data 13 maggio 2014, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni sui contratti di sviluppo, oltre alle indicazioni sulle modalità e la tempistica per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il nuovo Dm 14 febbraio 2014 sostituisce, infatti, la normativa precedente in materia (consulta anche l’articolo di Edicola: “Contratti di sviluppo, l’erogazione degli anticipi con le vecchie modalità””).

Le novità della nuova disciplina sui contratti di sviluppo

Sono sostanzialmente riconducibili a tre tipologie i programmi di sviluppo agevolabili: sviluppo industriale, tutela ambiente e sviluppo di attività turistiche (comprese le attività commerciali).

Il limite minimo dell’investimento agevolabile è stato abbassato a 20 milioni di euro per tutte le tipologie di programma, rispetto ai precedenti 30 milioni di euro.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande a valere su nuovi contrati di sviluppo potranno essere presentate a Invitalia solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che definirà lo schema con cui la stessa dovrà essere redatta e definirà la documentazione da allegare. Questo provvedimento è atteso entro 30 giorni dalla data del 28 aprile 2014 (pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" del Dm 14 febbraio 2014).

Al momento, quindi, la presentazione delle nuove domande di accesso alle agevolazioni è sospesa e le eventuali istanze inoltrate tra il 28 aprile e il 13 maggio 2014 (pubblicazione della circolare ministeriale) saranno restituite alle imprese istanti.

Alle domande che, alla data di pubblicazione del Dm 14/02/2014, risultano in corso di istruttoria continuerà ad applicarsi la precedente normativa salvo si verifichino condizioni di miglior favore.

Le domande presentate successivamente all’emanazione del citato provvedimento direttoriale, la cui istruttoria non risulti ancora completata alle date indicate nell’articolo 34, comma 2 del Dm 14 febbraio 2014, saranno considerate ammissibili solo in quanto compatibili con le nuove disposizioni adottate dalla Commissione europea per il nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020.
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