Contratti professionista - consumatore: presunzione legale per la valutazione Agcom

Pubblicato il 01 settembre 2021

Contratti con il consumatore: nel giudizio civile fra privato e professionista, la valutazione dell’Agcom di non chiarezza e comprensibilità delle clausole assume valore privilegiato, dovendosi, ossia, ritenere presuntivamente corretta in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice.

La valutazione dell’Antitrust, infatti, determina una presunzione legale, pur suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge ma desunta dal sistema e, in particolare, dalla funzione stessa assegnata, nel nostro ordinamento, agli strumenti di public enforcement.

Così la Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 23655 del 31 agosto 2021, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato da due clienti di una banca che lamentavano la nullità delle clausole di un mutuo prima casa dagli stessi stipulato, per difetto di chiarezza e comprensibilità, vessatorietà ed eccessivo squilibrio.

A loro sostegno, i ricorrenti avevano invocato un provvedimento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato in cui era stato ritenuto che alcune delle clausole del contratto di mutuo fossero affette da difetto di chiarezza e trasparenza.

Nel precisare quale sia la valenza da attribuire alle valutazioni dell’Agcom nelle controversie come quella in esame, gli Ermellini hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche in prospettiva dell’accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determinato a carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario ai sensi dell’art. 37 bis, comma 4, del Codice del consumo, chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto del provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall’autorità Garante per la concorrenza e il mercato”.

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