Contratto a termine, stop all'aumento del contributo addizionale per gli stagionali

Pubblicato il 07 gennaio 2020

Meno oneroso il rinnovo del contratto a termine per i lavoratori che svolgono, nel territorio della provincia di Bolzano, attività stagionali definite dai CCNL, territoriali o aziendali, e per i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD). In tali casi, infatti, non opera l’aumento del contributo addizionale, pari allo 0,50% per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, che va a sommarsi al contributo ordinario dell’1,4%, introdotto dal D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni in L. n. 96/2018.

L’esclusione è stata introdotta dall’art. 1, co. 13 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha reintrodotto anche lo sgravio contributivo a favore dei giovani agricoltori (under 40).

Contratto a termine, il contributo addizionale dopo il “Decreto Dignità”

La “Riforma Fornero” (art. 2, co. 28 della L. n. 92/2012) ha reso più caro instaurare un rapporto di lavoro a termine, in quanto i datori di lavoro sono tenuti a versare l’1,4% in più, calcolato sulla retribuzione imponibile, a titolo di contribuzione addizionale.

Successivamente, il “Decreto Dignità” ha inserito un aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale per ciascun rinnovo successivo al primo, rendendo di fatto il ricorso a tale tipologia contrattuale più oneroso.

Contratto a termine, novità della Legge di Bilancio 2020

Il legislatore è tornato nuovamente a modificare la disciplina del contratto a termine, stabilendo l’inserimento di due nuovi commi all’art. 2, co. 29 della L. n. 92/2012. Nello specifico è stato previsto che tra i casi in cui non è dovuto il pagamento del contributo addizionale rientrano:

Esonero imprenditori agricoli under 40, novità della Legge di Bilancio 2020

Si segnala, infine, il reinserimento dell’esonero contributivo per gli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, che nel corso del 2020 avviano nuove attività agricole. Lo sgravio INPS vale per due anni ed è pari al 100% dell’accredito contributivo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs). L’incentivo, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

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