Contratto di espansione: ampliata la platea delle aziende

Pubblicato il 05 novembre 2021

Due anni in più di tempo per il contratto di espansione. Li concede il disegno di legge di Bilancio 2022 che, pur lasciando complessivamente inalterato l'impianto attuale del contratto di espansione, introduce una importante novità sostanziale: la riduzione della soglia dimensionale a 50 addetti. 

Contratto di espansione: come funziona

Il contratto di espansione è un contratto di natura gestionale. Presuppone l'avvio di una procedura di consultazione da parte delle imprese interessate (e con i requisiti dimensionali di cui si dirà in seguito), secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015 e finalizzata alla stipula di un accordo in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

Sono tre i cardini del contratto di espansione, tutti fatti oggetto di proroga al biennio 2022-2023 ad opera del disegno di legge di Bilancio 2022. Sono:

Contratto di espansione: soglia dimensionale

Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale nel 2019 e limitatamente al biennio 2019-2020 dal decreto Crescita (articolo 26-quater, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58). Il suddetto decreto circoscriveva l'ambito di applicazione alle grandi imprese con organico superiore a 1.000 unità.

La successiva legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349, legge n. 178/2020) ha abbassato, per il 2021, a 500 il limite minimo di unità lavorative in organico per la stipula del contratto in parola e alla relativa CIGS derogatoria e a 250 unità il limite minimo per l'accesso allo scivolo pensionistico.

Successivamente il decreto Sostegni bis (articolo 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) ha abbassato, con decorrenza dal 26 maggio 2021, il limite minimo a 100 addetti.

Ora il legislatore, sulla scorta del grande successo che ha registrato la misura, con il disegno di legge di Bilancio 2022 amplia la platea delle aziende potenzialmente destinatarie delle disposizioni sul contratto di espansione al nuovo limite minimo di 50 addetti per gli anni 2022 e 2023.

Pertanto dal 1° gennaio 2022, fatte salve eventuali modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare, il contratto di espansione potrà essere utilizzato dalle aziende con almeno 50 unità lavorative calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Soglia dimensionale: tabella riassuntiva

Biennio 2019-2020

 

Per il 2021 (dal 26 maggio)

 

Biennio 2022-2023

 

Organico superiore a 1.000 addetti

 

Almeno 100 addetti

 

Almeno 50 addetti

 

Contratto di espansione e CIGS

Per gli anni 2022 e 2023 le imprese con almeno 50 lavoratori in organico potranno ricorrere alla CIGS nell'ambito del contratto di espansione.

Il trattamento di integrazione salariale potrà essere richiesto solo relativamente a quei lavoratori non oggetto di prepensionamento quinquennale.

Sono esclusi dall’intervento di Cigs inoltre i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.

I  lavoratori devono infine possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

L’intervento di CIGS, riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale, può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi e non conteggiabile nel quinquennio di riferimento.

Le imprese che ricorrono alla CIGS nell'ambito del contratto di espansione non devono versare il contributo addizionale.

Contratto di espansione: prepensionamento quinquennale

Si ricorda da ultimo che la proroga al 2023 del disegno di legge di Bilancio 2022 si estende anche alle procedure di esodo aziendale per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Per questi ultimi i datori di lavoro sono tenuti a seguire una procedura articolata finalizzata alla corresponsione, da parte dell'INPS, di una indennità mensile fino al conseguimento della pensione.

L'ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro, in base alle novità della Manovra 2022, sarà il 30 novembre 2023.

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