Contratto di espansione, le faq dei Consulenti del Lavoro

Pubblicato il 13 aprile 2021

Con l’approfondimento del 12 aprile 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro risponde ai quesiti più frequenti in materia di prepensionamento del contratto di espansione. Le FAQ riepilogano gli indirizzi interpretativi emersi nella tavola rotonda dello scorso venerdì 9 aprile, che ha visto gli esperti di Fondazione Studi confrontarsi con i dirigenti dell’INPS e rappresentanti di Confindustria a partire anche dalla disciplina operativa indicata dall’INPS attraverso la circolare n. 48/2021.

Tra i punti affrontati dagli esperti, l’identificazione della platea di beneficiari, le modalità di verifica del requisito anagrafico e contributivo, gli elementi di supporto del datore di lavoro per il calcolo preventivo della spesa a carico dello Stato ma anche la strada per riepilogare i costi a carico dello stesso datore di lavoro per l’accesso al prepensionamento e le casistiche di imprese rientranti nel novero delle aziende destinatarie. Il documento analizza inoltre le principali differenze tra il prepensionamento previsto dall’isopensione e quello contemplato dal contratto di espansione.

Contratto di espansione, ambito di applicazione

Possono aderire all’esodo del prepensionamento del contratto di espansione i dipendenti a tempo indeterminato, anche dirigenti e apprendisti, iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago gestite dall’INPS che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Questi lavoratori dovranno trovarsi, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile ai due trattamenti pensionistici principali del nostro ordinamento:

Contratto di espansione, adeguamenti a speranza di vita

Per la verifica del requisito anagrafico e contributivo dei lavoratori in esodo si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, disposti su base biennale con decreto ministeriale. Grazie alla estensione operata dall’INPS in virtù della lettura teleologica data dal Ministero del Lavoro, in nessun caso i requisiti per il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata), vigenti al momento dell'adesione alle procedure di prepensionamento del contratto di espansione, possono essere modificati da leggi o atti aventi forza di legge successivi, costituendo una vera e propria clausola di garanzia anti-esodati.

Contratto di espansione, costi a carico del datore di lavoro

Il costo “lordo” del datore di lavoro, al netto degli eventuali interessi per la polizza fideiussoria, è pari alla pensione maturata al momento del recesso (erogata su 13 rate annue) e, solo nel caso dell’accompagnamento verso la pensione anticipata, questo prevede anche la contribuzione correlata (aliquota IVS applicata alla retribuzione media mensile degli ultimi 48 mesi) fino al compimento dei requisiti pensionistici per pensione anticipata.

Contratto di espansione, pagamento del ticket licenziamento NASpI

Le risoluzioni dei rapporti di lavoro determinate e concordate ai sensi del co. 5-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 non prevedono alcun versamento di ticket NASpI visto che l’indennità di disoccupazione non è dovuta al lavoratore, ma solo utilizzata quale mero parametro convenzionale per quantificare lo sconto sui costi di prepensionamento riconosciuto all’impresa esodante a carico dello Stato.

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