Contratto di leasing, cessione nell’imponibile

Pubblicato il 23 luglio 2020

L’importo derivante dalla cessione di un contratto di leasing, relativo a un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, si configura come cessione di elementi immateriali, sottoposta a tassazione ai sensi dell’art. 54, co. 1-quater del Dpr. 917/1986. In altre parole, rientrano nella formazione del reddito di lavoro autonomo professionale anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi a oggetto beni strumentali. Infatti, tali proventi rientrerebbero tra quelli percepiti per la cessione di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale, imponibili ex art. 54, co. 1-quater del TUIR.

È quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 209 del 13 luglio 2020.

Contratto di leasing, imponibile per i professionisti

L’Agenzia, in risposta all’interpellante, richiama in dettaglio il Tuir, riferendosi, innanzitutto:

Il successivo co. 1-quater dell’art. 54 prevede che concorrono "a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale".

Tale disposizione è stata inserita dall'art. 36, co. 29, del D.L. n. 223/2006. Nella relazione illustrativa al citato decreto legge si illustra che con tale norma si prevede la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Trattasi di un'ipotesi che sempre più frequentemente si realizza, mediante la quale possono essere ceduti valori immateriali che, sebbene di difficile inquadramento in figure giuridiche tradizionali, nei fatti sono ben individuati. Si tratta, ad esempio, della cessione del marchio, dell'assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, ecc.

Con il co. 1-quater, dunque, il legislatore ha inteso ampliare il novero dei compensi percepiti nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo. In tale contesto si ritiene che i negozi giuridici evidenziati dalla citata relazione illustrativa, con cui possono essere ceduti i valori immateriali, non appaiono esaustivi ma sono richiamati a titolo meramente esemplificativo.

Ne consegue che nell'art. 54, co. 1-quater del TUIR, possono essere ricondotti anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. Infatti, in tal caso, l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.

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