Contratto di somministrazione valido anche senza la specificazione della causale

Pubblicato il 09 agosto 2011 Il contenzioso sul lavoro somministrato è l’oggetto della sentenza n. 374/2011 del tribunale di Treviso dello scorso 27 luglio.

I giudici del Nord-Est si schierano a favore del più recente orientamento giurisprudenziale che ritiene solo formale l’obbligo di motivazione contenuto nel decreto legislativo n. 276/2003.

La giurisprudenza è, infatti, divisa sul grado di specificità della forma ai fini della validità del contratto di somministrazione lavoro. Secondo l’orientamento maggioritario è necessaria una spiegazione dettagliata della giustificazione che vincola le parti in causa a pena di nullità del contratto stesso. Tuttavia, vi è un certo orientamento favorevole anche ad un ad lettura più flessibile.

Questa è la posizione assunta dai giudici di Treviso nella sentenza in oggetto. Il tribunale, dopo aver ripercorso quali sono gli elementi formali che definiscono la legittimità del contratto di somministrazione (forma scritta del contratto, rispetto dei limiti quantitativi, rispetto dei divieti di utilizzo, ecc.) giunge alla conclusione che la validità del contratto di somministrazione non può essere contestata sulla base della presunta genericità della causale. Dunque, si specifica che l’obbligo di indicare le causali del contratto ha natura meramente formale, che non inficia la validità del contratto stesso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy