Contravvenzioni. Inappellabilità dei proscioglimenti non applicabile per giudizi in corso

Pubblicato il 30 ottobre 2019

Le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa detentiva o pecuniaria sono diventate inappellabili a seguito della novella introdotta dal D. Lgs. n. 11/2018.

Ma da quando si applica questa nuova disciplina?

Precisazioni, in proposito, arrivano dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 43699 del 28 ottobre 2019.

La Suprema corte, dopo aver sottolineato che la disposizione in questione è entrata in vigore il 6 marzo 2018, ne ha tuttavia rilevato l'inapplicabilità per i procedimenti già in corso.

Questo in considerazione dell’assenza "di una qualche disciplina intertemporale che regoli i procedimenti già incardinati" al momento in cui essa è appunta divenuta vigente.

Ne discende che l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento sia applicabile alle sole sentenze emesse successivamente alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 11/2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Conti intestati a terzi: regole per l'accertamento

07/05/2026

Concessione dei buoni pasto: regole per una corretta gestione

07/05/2026

Buoni pasto tra esenzione e regole operative: istruzioni per l’uso

07/05/2026

Ferie collettive: come richiedere il differimento contributivo

07/05/2026

Nuova Sabatini rifinanziata nel 2026

07/05/2026

Bonus Giovani 2026: fuori le trasformazioni di contratti a termine oltre 12 mesi

07/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy