Contribuenti chiamati al secondo acconto delle Imposte dirette e all’esterometro

Pubblicato il 28 aprile 2021

La casella del calendario con data “30 aprile” rappresenta un cumulo di adempimenti fiscali a cui il contribuente deve porre attenzione. Il campanello suona anche per le imposte dirette e l’esterometro.

Imposte dirette (Ires, Irpef, Irap), secondo acconto

Frutto di una proroga stabilita con i decreti emergenziali, il 30 aprile 2021 scade il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (in origine scadente il 30/11/2020).

Vediamo i soggetti coinvolti.

Il Decreto Agosto ha previsto lo spostamento per i contribuenti che esercitano attività soggette agli ISA e forfetari, con la condizione che avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il requisito del calo di fatturato è decaduto per mano del Decreto Ristori bis per:

In seguito, intervenuto il Decreto Ristori quater, si sono avuti degli aggiustamenti per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque situate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Il versamento è libero da sanzioni e interessi.

Esterometro: ultimo anno

Entro la fine di aprile è necessario presentare, solo per via telematica, la comunicazione riferita al trimestre gennaio-marzo 2021 delle operazioni con e verso l’estero, effettuate dai titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia (esterometro).

Il 2021 rappresenta l’ultima annualità in cui sono in vigore le vecchie regole. Infatti, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2022, la comunicazione telematica in discorso venga sostituita con la trasmissione dei dati attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.

Obbligati: sono i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Esclusi: i soggetti non stabiliti in Italia che si sono identificati direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale.

La comunicazione da trasmettere deve riguardare i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti non stabiliti nel territorio dello Stato (anche privati), nonché alle cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite da soggetti che non risiedono o sono privi di stabile organizzazione in Italia.

Per le operazioni attive si deve avere riguardo alla data delle fatture emesse, per quelle passive alla data di ricezione, intesa come data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva, del documento che certifica lo scambio.

Si specifica, altresì, che non sono soggette all’esterometro le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per cui è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante SdI.

Per l’omessa, tardiva o errata trasmissione si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di mille euro a trimestre.

Se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita o se è effettuata la trasmissione corretta dei dati entro lo stesso termine, la sanzione verrà dimezzata (un euro per ogni fattura, con tetto massimo di 500 euro).

Non si applica il cumulo giuridico; è ammesso il ravvedimento operoso.

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