Contributi e indennità ricevuti causa Covid: trattamento in dichiarazione

Pubblicato il 21 settembre 2021

Vengono richieste all’Agenzia delle Entrate indicazioni sul trattamento da riservare agli aiuti di cui si è fruito e previsti dalle normative emergenziali: Cfp, bonus Inps, bonus affitti e credito d’imposta per POS.

Con risposta n. 618 del 20 settembre 2021 l’Amministrazione finanziaria, in primo luogo, ricorda che il contributo a fondo perduto (art. 25, DL n. 34/2020), il bonus affitti, il credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici non sono soggetti a tassazione dalle varie norme istitutive.

Trattamento fiscale per Cfp, bonus affitti, credito d'imposta POS

Fermo restando il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, va detto che l’art. 10-bis del DL n. 137/2020 dispone che non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef e Irap i contributi e le indennità di qualsiasi natura:

- erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della stessa, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione;

- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

In sintesi, tutti gli aiuti ricevuti con le suddette caratteristiche rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 10-bis di cui sopra.

Aiuti Covid: compilazione delle dichiarazioni

Circa l’indicazione nelle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia ritiene che non vi sono dubbi in merito a quanto esposto nella “Tabella codici aiuti di Stato", presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI, dove viene rappresentato:

Per quanto riguarda gli altri sussidi, c’è da sottolineare che è stato abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis, DL n. 137/2020, per cui la detassazione non è più legata al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Di conseguenza, le istruzioni fornite dalle Entrate dispongono che:

i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare l’importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 446/1997, possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

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