Contributi Fondo Sanitario Integrativo Deducibilità

Pubblicato il 03 agosto 2016

Con la risoluzione n. 65 del 2 agosto 2016, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito se possono essere considerati deducibili dal reddito complessivo i contributi che i lavoratori in quiescenza versano, in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti.

In particolare, nel documento di prassi ci si riferisce ad una particolare categoria di pensionati, gli ex dipendenti di un gruppo bancario che mantengono l’iscrizione al fondo sanitario integrativo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e che versano una quota anche per i familiari non a carico. Si specifica, poi, che gli accordi collettivi non pongono alcuna quota di contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro.

Contributi di assistenza sanitaria

Il regime fiscale previsto per la suddetta categoria di contributi viene annoverato nella risoluzione n. 65/E/2016, e precisamente si ricorda che:

Con riguardo ai contributi versati agli enti o casse con fini esclusivamente assistenziali, la risoluzione 293/2008 ne ha riconosciuto l'esclusione dal reddito anche quando versati da lavoratori in pensione, purché siano rispettate le medesime condizioni previste per i dipendenti in servizio.

Sulla base del suddetto quadro normativo e di prassi, l'Agenzia conclude ora – in merito al quesito avanzato – che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dai pensionati, in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, sempreché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali. Si precisa, inoltre, che la deducibilità è riconosciuta nel limite di euro 3.615,20 e nel rispetto delle medesime condizioni e limiti previsti per i dipendenti in servizio.

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