Contributi INPS, prorogata la ripresa dei versamenti sospesi

Pubblicato il 29 maggio 2020

Nuova sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020 per i soggetti di cui all’art. 61, co. 2 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia) e ss.mm.ii., è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020. Il versamento può avvenire:

Ne dà notizia l’INPS, con la circolare n. 64 del 28 maggio 2020, specificando che la predetta data vale anche per gli organismi sportivi, quali federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, nonché associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Contributi INPS, destinatari della sospensione

La sospensione dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono:

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’INPS, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel predetto periodo.

Fondo di tesoreria, sospeso il versamento

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il TFR o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 cod. civ., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva.

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