Commercialisti: contributi minimi in scadenza. Sospensione per l'Emilia

Pubblicato il 29 maggio 2023

Con la notizia del 12 maggio 2023, la Cassa dei Dottori Commercialisti (CNPADC) rammenta che il 31 maggio 2023 è il termine ultimo per versare la prima rata/rata unica dei contributi minimi soggettivi e integrativo per l’anno 2023.

Importi

Per l’anno 2023, gli importi da versare sono i seguenti:

Addebito

I soggetti che non hanno optato per l'addebito diretto in conto (SDD), dovranno generare il documento di pagamento “PagoPa” o “MAV” tramite il Servizio Online PPC.

Contributo di maternità

Il contributo di maternità 2023, per coloro che hanno optato per l’SDD sarà addebitato in conto con data di valuta 31 ottobre 2023.

Diversamente, per gli altri soggetti, il contributo sarà incluso nell’avviso di pagamento MAV o PagoPa della seconda rata con scadenza 31 ottobre 2023, da generare tramite il Servizio Online PPC nel corso del mese di ottobre.

Eccedenze contributive

Si rammenta che le eccedenze contributive per l’anno 2023 dovranno essere versate entro le seguenti date:

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo - dovuto da tutti gli iscritti – è calcolato sulla base della percentuale variabile dal 12% al 100%:

Contributo integrativo

L’importo del contributo integrativo è determinato dalla maggiorazione pari al 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA, indipendentemente dall’effettiva riscossione.

Alluvione Emilia-Romagna - sospensione dei termini

In attesa della pubblicazione del provvedimento assunto dal Consiglio dei Ministri ed all’individuazione puntuale dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi, il Consiglio di Amministrazione ha sospeso i termini per il versamento della prima rata/rata unica dei contributi minimi 2023 per i soggetti residenti e/o aventi sede operativa, alla data del 1° maggio 2023, nei Comuni delle seguenti province:

Successivamente, la sospensione è stata estesa anche per i soggetti residenti con sede operativa nel territorio dei comuni di:

NOTA BENE: Si specifica che non saranno rimborsate le somme sospese eventualmente già versate.

Nel caso in cui i soggetti che hanno autorizzato l’addebito in conto corrente degli importi dovuti intendano usufruire della sospensione potranno disporre la revoca dell’addebito rivolgersi al proprio istituto bancario.

Successivamente saranno resi noti i nuovi termini per la ripresa della riscossione.

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