Contributi non versati ed obbligo di citare in causa l’INPS

Pubblicato il 31 ottobre 2014 Con sentenza n. 19398 del 15 settembre 2014, la Corte di Cassazione si è discostata dal proprio orientamento prevalente, sostenendo che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l'ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti di terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione).

Per la Corte è esclusa, per ragioni processuali, la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS che non sia stato chiamato in causa, stante la generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo.

Infatti, di regola il processo deve svolgersi tra tutti coloro che sono parti del rapporto sostanziale dedotto, i quali hanno diritto ad interloquire sulle questioni che li riguardano (art. 24 Cost.), e il provvedimento che definisce il processo fa stato solo nei confronti delle parti e loro aventi causa, mentre solo in alcuni casi eccezionali (ne sono un esempio, nella materia del lavoro, le due condanne in favore di terzo previste dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in materia di licenziamenti illegittimi) è ammessa una pronuncia in favore di terzo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concordato preventivo, si attende il software. Nuovo calendario?

13/06/2024

Irregolarità dichiarazione IVA 2024, in arrivo le lettere di compliance

13/06/2024

Licenziamento: immediatezza della contestazione intesa in senso relativo

13/06/2024

Ape sociale e risoluzione consensuale per rifiuto di trasferimento

13/06/2024

Ferie arretrate 2022: cosa fare entro il 30 giugno 2024

13/06/2024

Ricostruzione post calamità: contributo per beni mobili

13/06/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy