La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere individuata facendo riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, in relazione al settore di attività effettivamente svolta dall’impresa.
Nel settore radiotelevisivo, la scelta del contratto collettivo parametro deve tener conto dell’ambito concreto dell’attività, distinguendo tra operatività locale e nazionale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Con ordinanza n. 572 pubblicata il 10 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Civile, è tornata a pronunciarsi in materia di determinazione della base imponibile contributiva e di individuazione del contratto collettivo di riferimento ai fini previdenziali.
La decisione riveste particolare rilievo per le imprese radiotelevisive, in quanto chiarisce i criteri da seguire nella scelta del contratto collettivo parametro, distinguendo tra attività svolta in ambito locale e attività svolta in ambito nazionale, con rilevanti conseguenze sul minimale contributivo dovuto all’INPS.
Il minimale contributivo previsto dall’art. 1 del d.l. n. 338/1989
L’art. 1 del decreto-legge n. 338/1989 stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La disposizione ha una funzione di garanzia, volta ad assicurare un livello minimo e uniforme di contribuzione e a prevenire fenomeni di concorrenza contributiva al ribasso tra datori di lavoro.
Pluralità dei contratti collettivi e limiti applicativi
La pluralità dei contratti collettivi è espressione della libertà sindacale tutelata dall’art. 39 della Costituzione. Tuttavia, tale pluralità non comporta che ogni contratto possa essere utilizzato come parametro contributivo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto collettivo rilevante ai fini previdenziali deve essere coerente con l’attività effettivamente svolta dall’impresa, evitando applicazioni estensive o analogiche riferite a settori non omogenei.
La controversia trae origine da un avviso di addebito INPS notificato a una società operante nel settore radiotelevisivo, relativo a contributi e sanzioni per periodi pregressi.
La società aveva applicato un contratto collettivo ritenuto coerente con l’attività svolta in ambito locale, mentre l’Istituto previdenziale aveva assunto come parametro un diverso contratto collettivo, riferito a imprese radiotelevisive operanti su scala nazionale.
La Corte d’appello di Bologna, pur accogliendo parzialmente il gravame della società, aveva ritenuto legittima, per la maggior parte delle pretese, l’impostazione dell’INPS, confermando l’applicazione del contratto collettivo individuato dall’Istituto.
Individuazione del contratto collettivo parametro
La principale questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda la corretta individuazione del contratto collettivo da assumere come parametro per il minimale contributivo.
La società ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato un contratto collettivo non pertinente rispetto all’ambito concreto di operatività dell’impresa.
Qualificazione del rapporto di lavoro
Un ulteriore profilo ha riguardato la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato. La censura mirava a ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’impresa, stabilendo che la base per calcolare i contributi previdenziali deve essere determinata in base al contratto collettivo che si applica effettivamente all’attività svolta dall’impresa.
In altre parole, l’impresa aveva utilizzato un contratto collettivo non adatto al suo settore, e per questo la Corte ha deciso che il calcolo dei contributi era errato.
Sul punto, la Suprema Corte ha rammentato come sia necessario adottare un criterio oggettivo e predeterminato, privo di discrezionalità, per tutelare gli interessi pubblici coinvolti. Questo principio si applica, in conformità con l’art. 36 della Costituzione, al trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Il principio di diritto affermato
La decisione precedente è stata quindi cassata, e il caso è stato rimandato alla Corte d’appello per una nuova valutazione, che dovrà seguire correttamente il seguente principio di diritto:
Il secondo motivo di ricorso riguardava la natura subordinata del rapporto di lavoro, ma la Corte ha deciso che questo aspetto non poteva essere esaminato nuovamente.
La valutazione della subordinazione è stata lasciata com’era, in quanto è una questione di fatto che spetta ai giudici di merito. In pratica, la Corte non ha modificato la decisione sui rapporti di lavoro, confermando quanto già stabilito nei gradi precedenti.
Con l’ordinanza n. 572/2026, in definitiva, la Corte di Cassazione conferma un orientamento rigoroso in materia di minimale contributivo, ribadendo che la scelta del contratto collettivo parametro non può prescindere dall’attività concretamente esercitata dall’impresa.
La pronuncia rafforza l’esigenza di coerenza settoriale nella determinazione della base imponibile e contribuisce a delimitare l’ambito di intervento dell’INPS in sede di accertamento contributivo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".