Contributi previdenziali e CCNL: criteri per il calcolo della retribuzione

Pubblicato il 13 gennaio 2026

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere individuata facendo riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, in relazione al settore di attività effettivamente svolta dall’impresa.

Nel settore radiotelevisivo, la scelta del contratto collettivo parametro deve tener conto dell’ambito concreto dell’attività, distinguendo tra operatività locale e nazionale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Contributi previdenziali: retribuzione imponibile e contratti collettivi

Con ordinanza n. 572 pubblicata il 10 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Civile, è tornata a pronunciarsi in materia di determinazione della base imponibile contributiva e di individuazione del contratto collettivo di riferimento ai fini previdenziali.

La decisione riveste particolare rilievo per le imprese radiotelevisive, in quanto chiarisce i criteri da seguire nella scelta del contratto collettivo parametro, distinguendo tra attività svolta in ambito locale e attività svolta in ambito nazionale, con rilevanti conseguenze sul minimale contributivo dovuto all’INPS.

Quadro normativo di riferimento  

Il minimale contributivo previsto dall’art. 1 del d.l. n. 338/1989  

L’art. 1 del decreto-legge n. 338/1989 stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La disposizione ha una funzione di garanzia, volta ad assicurare un livello minimo e uniforme di contribuzione e a prevenire fenomeni di concorrenza contributiva al ribasso tra datori di lavoro.

Pluralità dei contratti collettivi e limiti applicativi  

La pluralità dei contratti collettivi è espressione della libertà sindacale tutelata dall’art. 39 della Costituzione. Tuttavia, tale pluralità non comporta che ogni contratto possa essere utilizzato come parametro contributivo.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto collettivo rilevante ai fini previdenziali deve essere coerente con l’attività effettivamente svolta dall’impresa, evitando applicazioni estensive o analogiche riferite a settori non omogenei.

I fatti oggetto del giudizio  

La controversia trae origine da un avviso di addebito INPS notificato a una società operante nel settore radiotelevisivo, relativo a contributi e sanzioni per periodi pregressi.

La società aveva applicato un contratto collettivo ritenuto coerente con l’attività svolta in ambito locale, mentre l’Istituto previdenziale aveva assunto come parametro un diverso contratto collettivo, riferito a imprese radiotelevisive operanti su scala nazionale.

La Corte d’appello di Bologna, pur accogliendo parzialmente il gravame della società, aveva ritenuto legittima, per la maggior parte delle pretese, l’impostazione dell’INPS, confermando l’applicazione del contratto collettivo individuato dall’Istituto.

Le questioni giuridiche esaminate dalla Corte di Cassazione  

Individuazione del contratto collettivo parametro  

La principale questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda la corretta individuazione del contratto collettivo da assumere come parametro per il minimale contributivo.

La società ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato un contratto collettivo non pertinente rispetto all’ambito concreto di operatività dell’impresa.

Qualificazione del rapporto di lavoro  

Un ulteriore profilo ha riguardato la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato. La censura mirava a ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.

La decisione della Corte di Cassazione  

Accoglimento del primo motivo di ricorso

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’impresa, stabilendo che la base per calcolare i contributi previdenziali deve essere determinata in base al contratto collettivo che si applica effettivamente all’attività svolta dall’impresa.

In altre parole, l’impresa aveva utilizzato un contratto collettivo non adatto al suo settore, e per questo la Corte ha deciso che il calcolo dei contributi era errato.

Sul punto, la Suprema Corte ha rammentato come sia necessario adottare un criterio oggettivo e predeterminato, privo di discrezionalità, per tutelare gli interessi pubblici coinvolti. Questo principio si applica, in conformità con l’art. 36 della Costituzione, al trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Il principio di diritto affermato  

La decisione precedente è stata quindi cassata, e il caso è stato rimandato alla Corte d’appello per una nuova valutazione, che dovrà seguire correttamente il seguente principio di diritto:

"La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati da lle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa.
Per le imprese radiofoniche e televisive, occorre avere riguardo all'àmbito, locale o nazionale, di tale attività, nei termini definiti dalla contrattazione collettiva".

Inammissibilità del secondo motivo

Il secondo motivo di ricorso riguardava la natura subordinata del rapporto di lavoro, ma la Corte ha deciso che questo aspetto non poteva essere esaminato nuovamente.

La valutazione della subordinazione è stata lasciata com’era, in quanto è una questione di fatto che spetta ai giudici di merito. In pratica, la Corte non ha modificato la decisione sui rapporti di lavoro, confermando quanto già stabilito nei gradi precedenti.

La Cassazione sulla scelta del contratto collettivo - parametro

Con l’ordinanza n. 572/2026, in definitiva, la Corte di Cassazione conferma un orientamento rigoroso in materia di minimale contributivo, ribadendo che la scelta del contratto collettivo parametro non può prescindere dall’attività concretamente esercitata dall’impresa.

La pronuncia rafforza l’esigenza di coerenza settoriale nella determinazione della base imponibile e contribuisce a delimitare l’ambito di intervento dell’INPS in sede di accertamento contributivo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Commercio e turismo intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 18/11/2025

13/01/2026

Ccnl Commercio turismo intersettoriale Cifa. Modifiche

13/01/2026

CDM, sì al ddl caregiver: contributo fino a 400 euro al mese

13/01/2026

Concordato semplificato: chiariti presupposti, utilità e risorse esterne

13/01/2026

Diritto speciale Livigno 2026: misure su carburanti e oli combustibili

13/01/2026

Isee 2026: nuove franchigie, DSU aggiornata e ricalcolo delle prestazioni Inps

13/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy