Contributi previdenziali non deducibili senza rivalsa sul lavoratore

Pubblicato il 11 agosto 2022

Con la risposta ad interpello n. 412 del 4 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, dei contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti, oggetto di recupero da parte dell’INPS.

Il caso di specie riguarda una società che aveva ricevuto dall’Inps alcune diffide circa la corretta applicazione del cosiddetto “massimale contributivo”.

Nello specifico, l’Inps aveva richiesto alla società il pagamento dei contributi eccedenti il massimale, sia per la quota a carico dell’azienda che per la quota a carico del dipendente, oltre che delle relative sanzioni ed interessi.

La società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere, in primo luogo, se fossero deducibili i fini IRES ed IRAP, le somme versate all'INPS, a fronte di alcuni atti di diffida per "recupero contributi da eccedenza massimale", per la quota parte a carico del lavoratore dipendente, in relazione alla quale l'Istante non intende esercitare il diritto di rivalsa.

Deducibilità contributi previdenziali, chiarimenti

Nella risposta n. 412/2022, l’Agenzia ha confermato che le somme che si qualificano come contributi previdenziali rappresentano, per la società, un costo deducibile, ai sensi dell’articolo 95 del Tuir.

Non sono, invece, deducibili le somme versate per sanzioni e interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati.

Tale posizione si pone in continuità con il costante orientamento amministrativo, avallato dalla giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ritiene che l’importo dei contributi accertato sul datore di lavoro che non può costituire oggetto di rivalsa ai sensi della Legge 218/1952 ha sempre natura sanzionatoria. Conseguentemente, stante l’indeducibilità delle sanzioni, anche i contributi non oggetto di rivalsa, resteranno indeducibili sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Relativamente al secondo quesito, la società informa di aver proceduto nel relativo bilancio ad accantonare le somme richieste ad un fondo non dedotto, comprensivo sia degli importi presenti nelle diffide notificate relative all'anno X-3 che degli importi dovuti per le annualità successive ancora accertabili, come determinate con l'ausilio di consulenti esterni.

L’Agenzia, confermando la tesi della società, ritiene di poter concordare sul fatto che la deducibilità dei suddetti contributi, per la sola quota parte riferibile al datore di lavoro, sia consentita nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il relativo pagamento e, conseguentemente, il relativo fondo è stato utilizzato a copertura delle passività a fronte delle quali era stato stanziato.

Dunque, è corretto dedurre i contributi accertati al momento del pagamento, quando cioè l’onere assume carattere di certezza, con ciò rispettando la qualificazione di accantonamento originariamente attribuita all’onere.

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