Contributi volontari anno 2015

Pubblicato il 12 marzo 2015 Con circolare n. 57 dell’11 marzo 2015, l’INPS ha ricordato che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge n. 638/1983 per cui, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per i lavoratori dipendenti, non agricoli, per l’anno 2015:

- la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;

- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è di € 46.123,00;

- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.

Dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall’incremento dello 0,50% ed è pari al 32,87%.

L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.

La circolare illustra, altresì:

- l’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

- l’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata.

Lavoro intermittente

L’istituto ha, inoltre, chiarito che per i lavoratori intermittente con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non può essere concessa, in quanto l’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione e concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

La presenza di tale indennità costituisce causa ostativa anche al pagamento della contribuzione volontaria per i soggetti già autorizzati.

Nel caso in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell’indennità di disponibilità, è possibile, ove ne sussistano i requisiti, procedere al rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria in quanto, nel caso di specie, il vincolo contrattuale per il lavoratore si instaura solo nel momento in cui lo stesso risponde facoltativamente alla chiamata del datore di lavoro.

Il contratto di lavoro intermittente che non preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell’indennità, non costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione nei periodi intercorrenti tra un periodo lavorativo e l’altro.

Part-time

La circolare si sofferma, inoltre, sulla determinazione della retribuzione imponibile utile per il calcolo del contributo volontario in costanza di lavoro con contratto part-time, riportando diversi esempi.
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