Contributo Covid-19, computo operazioni fuori campo Iva. Chiarimenti

Pubblicato il 16 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema caldo delle operazioni rilevanti ai fini della verifica della riduzione del “fatturato” realizzato tra aprile 2019 e 2020 a causa del Coronavirus, quale condizione per ottenere il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Nonostante la scadenza per la presentazione delle istanze sia passata, ancora molti dubbi continuano a richiedere l’intervento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in merito ai requisiti di accesso all’agevolazione.

Nella risposta n. 350 del 15 settembre 2020, viene analizzato il caso di una Srl che svolge, tra le altre cose, attività formativa per la quale non emette fattura, in quanto per essa percepisce contributi pubblici che esulano dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo (articolo 2, lettera a), Dpr 633/72). Le somme incassate per tali corsi di formazione professionale vengono semplicemente documentate come “note a richiesta di rimborso spese”, prive di valenza ai fini Iva.

La società chiede all’Amministrazione finanziaria come debbano essere computate tali somme, ai fini della verifica della spettanza del contributo, tendo conto del fatto che i ricavi delle sole operazioni rilevanti ai fini Iva sono compresi tra 400 mila e un milione di euro, mentre quelli fuori campo Iva supererebbero la soglia del milione di euro.

Contributo a fondo perduto Covid-19, sì anche alle somme fuori campo Iva non fatturate

Nella risposta n. 350/E/2020 l’Agenzia richiama alcune precisazione già rese sull’argomento in precedenti documenti di prassi.

In primo luogo, ricorda che ai fini della verifica del requisito dimensionale, i soggetti esercenti attività d’impresa devono fare riferimento ai soli ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, escludendo, in linea di principio, gli altri componenti positivi di reddito, nonché le ipotesi di ricavi diversi da quelli individuati (circolare n. 15/E/2020).

Con riferimento al computo delle operazioni fuori campo Iva, ai fini della riduzione del fatturato, si rimanda, invece, alla circolare n. 22/E/2020, che specifica che il fatturato comprende tutte le operazioni che hanno concorso alla liquidazione periodica, a cui vanno aggiunte le somme fuori campo Iva fatturate volontariamente dal contribuente, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa o compensi del professionista.

Alla luce di quanto evidenziato, l’Agenzia ritiene che, con riferimento al caso di specie, le somme percepite dalla Srl non fatturate in quanto da quest'ultima ritenute contributi esclusi dall'ambito di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA, e che sono state documentate dall'Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini Iva, sono da includere ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di cui al comma 3 dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020.

Analogamente, le somme fuori campo Iva non fatturate sono da considerare rilevanti per quanto concerne l'identificazione della percentuale della riduzione del fatturato.

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