Contributo di solidarietà. Istruzioni operative per il versamento di giugno

Pubblicato il 29 febbraio 2012 L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 28 febbraio 2012, fornisce chiarimenti esemplificativi circa i tempi e le modalità di versamento del contribuito di solidarietà del 3% dovuto da tutti i soggetti passivi Irpef sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro annui.

Si ricorda che tale misura è stata introdotta con la manovra di Ferragosto (Dl n. 138/2011) al fine di centrare meglio gli obiettivi di finanza pubblici concordati in sede europea. Il decreto del ministero dell’Economia del 21 novembre 2011 ha poi definito le modalità tecniche di attuazione del prelievo, che in via eccezionale è stato previsto per le annualità 2011, 2012 e 2013.

L’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in oggetto, ha reso noto ai contribuenti che per la prima volta dovranno affrontare il pagamento del contributo di solidarietà entro il prossimo 18 giugno (il 16 è festivo), le istruzioni operative.

In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria tiene a precisare che la base imponibile del contributo di solidarietà è differente da quella Irpef, in quanto tiene conto del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili ed, inoltre, è costituita dalla solo quota che eccede il tetto dei 300mila euro. Altro non è, quindi, che una sorta di addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il reddito complessivo da considerare è formato dalla somma dei redditi di ogni categoria elencati all’articolo 6 del Tuir (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi), al netto delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Pertanto, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17 del Tuir), quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell’Irpef, anche su opzione del contribuente. Allo stesso modo, non concorreranno alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà neanche i redditi da locazione abitativa per i quali è stata scelta la nuova cedolare secca.

La Circolare, inoltre, precisa che per ciò che riguarda l’accertamento, la liquidazione e l’eventuale contenzioso che possano riguardare il contributo di solidarietà – se non diversamente previsto – si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per quanto riguarda i redditi dei lavoratori dipendenti, l’Agenzia ricorda che il contributo di solidarietà “è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”. Per chi possiede oltre al reddito da lavoro dipendente anche altri redditi, il calcolo del contributo deve avvenire in sede di dichiarazione, tenendo conto di quanto il sostituto d’imposta abbia già trattenuto e certificato nel Cud.

Infine, per ciò che riguarda la deducibilità del contributo di solidarietà dalla base imponibile, la circolare ricorda che esso è deducibile dal reddito complessivo per competenza e non per cassa: può essere dedotto, infatti, nello stesso periodo di imposta cui esso si riferisce, anche se viene calcolato e versato nell’annualità successiva.
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