Contributo di solidarietà sulle pensioni da restituire

Pubblicato il 06 febbraio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2750 del 5 febbraio 2013, stabilisce l'illegittimità del contributo di solidarietà pagato dai commercialisti in pensione dal 1° gennaio 2007 ed accoglie la domanda presentata da un commercialista per la restituzione del contributo applicato.

Facendo riferimento alla sentenza di Cassazione n. 25212, del 30 novembre 2009, i giudici sottolineano che “in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del ‘pro rata’ - che è stabilito in relazione ‘alle anzianità già maturate’, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo, e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.

La Corte non ha considerato come legittimo quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, poiché incide sul sistema del pro rata, estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
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