Contribuzione estera e requisiti per la prosecuzione volontaria

Pubblicato il 14 aprile 2015 L’INPS, con messaggio n. 2490 del 10 aprile 2015, ha ricordato che quando la contribuzione versata in Italia non è sufficiente per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il richiedente può far valere eventuale contribuzione versata in Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale.

La contribuzione estera versata in Paesi esteri convenzionati può essere totalizzata con quella italiana, al fine di perfezionare il requisito contributivo, a condizione che risulti versato in Italia almeno un contributo settimanale effettivo (circolare INPS n. 50 del 17 aprile 2008).

È necessario, invece, sempre al fine di perfezionare il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria, far valere almeno 52 contributi settimanali versati in Italia per totalizzare la contribuzione italiana con quella maturata nei seguenti Stati:

- Santa Sede;

- Australia;

- Tunisia;

- Venezuela;

- San Marino.

Con l’occasione l’Istituto ha confermato le disposizioni contenute nella circolare n. 50/2008, in merito al venir meno della possibilità, in assenza di contribuzione versata in Italia, di ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sulla base della sola contribuzione versata in Svezia, Liechtenstein e Svizzera.

Conclude, quindi, il messaggio chiarendo che, anche per gli assicurati con contribuzione in tali Stati, il requisito utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere accertato in base alle disposizioni di carattere generale, che prevedono la possibilità di totalizzare i contributi italiani con quelli esteri maturati in Paesi convenzionati con l’Italia, a condizione che almeno un contributo settimanale effettivamente versato sia fatto valere in Italia.
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