Controlli finanziari sugli immobili

Pubblicato il 07 febbraio 2007

Con la circolare n. 6/E l’agenzia delle Entrate illustra i nuovi adempimenti a carico delle parti in materia di applicazione dell’imposta di registro sui fabbricati. In particolare, si sottolineano i poteri di accertamento del Fisco per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in seguito alle novità introdotte dal Dl 223/06 e dalla Finanziaria 2007. Nel testo del documento in questione si analizza, in primo luogo, l’introduzione che estende all’imposta di registro i poteri di controllo previsti per le imposte sui redditi dagli articoli 32 e 33 del Dpr 300/73. La circolare dedica poi attenzione all’ampliamento del potere di indagine finanziaria in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscendo autorità ampia agli uffici fiscali, che devono operare nel rispetto del principio di proficuità comparata dell’attività accertativa soprattutto nel caso di sospetto di evasione fiscale. Infine, il documento precisa che i limiti all’accertamento di valore discendenti dal sistema di valutazione catastale valgono per gli atti stipulati fino all’11 agosto 2006, giorno precedente alla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” della legge di conversione del Dl 223/06. Novità sono previste anche per ciò che riguarda gli adempimenti posti a carico delle parti che pongono in essere cessioni di beni immobili (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicazioni delle modalità di pagamento del corrispettivo eccetera).

La rivoluzione della tassazione degli immobili (prevista negli ultimi mesi appunto dalle due disposizioni di legge indicate) ha reintrodotto il principio della tassazione delle compravendite secondo il valore normale degli immobili trasferiti. La circolare 6/E si occupa innanzi tutto del principio che ha determinato il venir meno del limite al potere di accertamento di valore da parte degli uffici fiscali rappresentato dalla dichiarazione di un prezzo di compravendita pari o superiore al valore catastale. Questo limite al potere di accertamento resta, invece, nelle compravendite soggette alla regola del “prezzo-valore” e cioè in quelle che abbiano a oggetto un’abitazione acquistata da una persona fisica che non agisca quale titolare di partita Iva (l’acquirente è cioè un privato).

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