La Cassazione chiarisce i limiti dell’utilizzo di documenti coperti da segreto professionale nei controlli fiscali: serve un’autorizzazione specifica e successiva all’eccezione del segreto, non sufficiente quella preventiva e generica del pubblico ministero.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 16795/2025 e n. 17215/2025, è tornata a fornire chiarimenti in merito ai presupposti di legittimità per l’acquisizione, in sede di verifica fiscale, di documenti coperti da segreto professionale.
Le due decisioni, pronunciate a pochi giorni di distanza (23 e 26 giugno 2025) e relative a differenti annualità d’imposta (2007 e 2008), riguardano il medesimo contribuente, un avvocato, e confermano un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia.
In entrambe le decisioni, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente professionista, annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittima l’acquisizione di documentazione fiscale (un block notes) rinvenuta presso lo studio dell’interessato, nonostante l’eccezione di segreto professionale opposta nel corso dell’accesso.
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso degli avvisi di accertamento, contestando l’omessa o incompleta fatturazione di prestazioni professionali. La rettifica si basava su rilievi condotti dalla Guardia di Finanza, i cui militari avevano eseguito un accesso presso lo studio del professionista, rinvenendo documentazione extra-contabile.
Durante il controllo, il contribuente aveva eccepito il segreto professionale ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). I verificatori, tuttavia, avevano proceduto all’esame dei documenti sulla base di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal Procuratore della Repubblica.
Nel valutare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’autorizzazione all’esame di documenti coperti da segreto professionale non può essere preventiva e generica, ma deve essere successiva all’eccezione del segreto e specificamente motivata.
Quadro normativo richiamato
Il Collegio ha valorizzato il disposto dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui:
"È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica [...] per l’esame di documenti relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale".
In conformità all’indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza n. 11082/2010), la Corte ha ribadito che tale autorizzazione deve:
Nel caso esaminato, l’autorizzazione rilasciata prima dell’accesso, senza riferimento a specifici documenti né motivazione sulle esigenze investigative, è stata ritenuta inidonea a superare validamente il segreto professionale.
La Corte di Cassazione, ciò posto, ha accolto il motivo di ricorso con il quale il contribuente aveva denunciato la violazione dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata in via preventiva dal Procuratore della Repubblica per l’esame di documentazione oggetto di segreto professionale.
Secondo la Suprema Corte, una simile autorizzazione non può precedere l’effettiva opposizione del segreto da parte del professionista, né può avere carattere generico o indeterminato. Al contrario, è necessario che essa sia successiva, specificamente riferita ai documenti oggetto di eccezione e adeguatamente motivata, attraverso una comparazione tra l’interesse pubblico alla verifica fiscale e il diritto alla riservatezza tutelato dall’ordinamento.
Tale vizio ha determinato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati.
Le ordinanze in commento ribadiscono un importante principio di garanzia: nei controlli fiscali presso studi professionali, l’effettiva opposizione del segreto professionale impone un vaglio giudiziario specifico e successivo, non surrogabile da autorizzazioni generiche.
Gli operatori professionali e le Amministrazioni devono prestare particolare attenzione:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".