Controlli fiscali: autorizzazione specifica se è opposto il segreto professionale

Pubblicato il 30 giugno 2025

La Cassazione chiarisce i limiti dell’utilizzo di documenti coperti da segreto professionale nei controlli fiscali: serve un’autorizzazione specifica e successiva all’eccezione del segreto, non sufficiente quella preventiva e generica del pubblico ministero.

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 16795/2025 e n. 17215/2025, è tornata a fornire chiarimenti in merito ai presupposti di legittimità per l’acquisizione, in sede di verifica fiscale, di documenti coperti da segreto professionale.

Le due decisioni, pronunciate a pochi giorni di distanza (23 e 26 giugno 2025) e relative a differenti annualità d’imposta (2007 e 2008), riguardano il medesimo contribuente, un avvocato, e confermano un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia.

Cassazione: no all’uso di documenti secretati senza ok specifico

In entrambe le decisioni, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente professionista, annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittima l’acquisizione di documentazione fiscale (un block notes) rinvenuta presso lo studio dell’interessato, nonostante l’eccezione di segreto professionale opposta nel corso dell’accesso.

Il contesto del giudizio  

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso degli avvisi di accertamento, contestando l’omessa o incompleta fatturazione di prestazioni professionali. La rettifica si basava su rilievi condotti dalla Guardia di Finanza, i cui militari avevano eseguito un accesso presso lo studio del professionista, rinvenendo documentazione extra-contabile.

Durante il controllo, il contribuente aveva eccepito il segreto professionale ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). I verificatori, tuttavia, avevano proceduto all’esame dei documenti sulla base di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

La decisione della Corte di Cassazione  

Nel valutare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’autorizzazione all’esame di documenti coperti da segreto professionale non può essere preventiva e generica, ma deve essere successiva all’eccezione del segreto e specificamente motivata.

Quadro normativo richiamato  

Il Collegio ha valorizzato il disposto dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui:

"È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica [...] per l’esame di documenti relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale".

In conformità all’indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza n. 11082/2010), la Corte ha ribadito che tale autorizzazione deve:

Nel caso esaminato, l’autorizzazione rilasciata prima dell’accesso, senza riferimento a specifici documenti né motivazione sulle esigenze investigative, è stata ritenuta inidonea a superare validamente il segreto professionale.

Inutilizzabili i documenti se opposto il segreto professionale

La Corte di Cassazione, ciò posto, ha accolto il motivo di ricorso con il quale il contribuente aveva denunciato la violazione dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata in via preventiva dal Procuratore della Repubblica per l’esame di documentazione oggetto di segreto professionale.

Secondo la Suprema Corte, una simile autorizzazione non può precedere l’effettiva opposizione del segreto da parte del professionista, né può avere carattere generico o indeterminato. Al contrario, è necessario che essa sia successiva, specificamente riferita ai documenti oggetto di eccezione e adeguatamente motivata, attraverso una comparazione tra l’interesse pubblico alla verifica fiscale e il diritto alla riservatezza tutelato dall’ordinamento.

Tale vizio ha determinato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati.

Ricadute operative per professionisti e uffici

Le ordinanze in commento ribadiscono un importante principio di garanzia: nei controlli fiscali presso studi professionali, l’effettiva opposizione del segreto professionale impone un vaglio giudiziario specifico e successivo, non surrogabile da autorizzazioni generiche.

Gli operatori professionali e le Amministrazioni devono prestare particolare attenzione:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Professionisti: spese di rappresentanza, quando sono deducibili?

06/10/2025

Salario minimo: delega al Governo su retribuzioni e contrattazione in GU

06/10/2025

Bonus giovani agricoltori 2025: credito d’imposta al 100%

06/10/2025

Alloggi destinati ai lavoratori nel turismo: come e a chi spettano i contributi

06/10/2025

Restituzione dell’IVA non dovuta: chiarimenti Entrate

06/10/2025

Cassa Forense: contributi per centri estivi dei figli 2025, domande al via

06/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy