Controversie tra condomini, ok al foro convenzionale

Pubblicato il 26 agosto 2015

Il foro speciale per le controversie tra condomini, individuato nel giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale, è derogabile in presenza di un accordo delle parti sul punto.

Il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia inderogabile.

Le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale, infatti, sono stabilite dall’articolo 28 del Codice di procedura civile e tra queste non rientra il foro per le cause tra condomini.

E’ quanto precisato dai giudici della Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 17130 depositata il 25 agosto 2015 e con cui è stata ritenuta valida la clausola contenuta in un regolamento condominiale che individuava un determinato foro convenzionale per le eventuali controversie che fossero sorte relativamente al regolamento stesso.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Sistemazioni idraulico forestali - Ipotesi di accordo 4/12/2025

23/01/2026

Sistemazioni idraulico forestali. Tabelle retributive

23/01/2026

Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività

23/01/2026

IVA e broker assicurativi: confine tra consulenza e intermediazione

23/01/2026

Fondo di Garanzia PMI 2026: confermate regole, coperture e accesso al credito

23/01/2026

Dimissioni dei genitori lavoratori: no alle dimissioni per fatti concludenti. Cosa fare

23/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy