Convalida Daspo. Non prima di 48 ore

Pubblicato il 09 giugno 2015

Con sentenza n. 24360 depositata l'8 giugno 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha annullato senza rinvio – in accoglimento del ricorso – l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva convalidato, nei confronti dell'attuale ricorrente, il provvedimento della questura (c.d. Daspo), contenente l'obbligo di presentarsi presso gli uffici della P.g. In occasione di tutte le partite disputate da una determinata squadra.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento di detta ordinanza, poiché convalidata prima che fossero trascorse le 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, così rendendo impossibile l'esercizio del diritto di difesa, mediante presentazione di memorie o deduzioni al giudice.

Sul punto la Cassazione, in accoglimento della presente censura, ha affermato che in effetti, nel procedimento di convalida dei provvedimenti di interdizione dell'accesso alle manifestazioni sportive, si deve realizzare una sorta di "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento. Entro detto termine, il P.m. può richiedere la convalida e l'interessato può produrre, per l'appunto, memorie e deduzioni.

Nel caso di specie tuttavia, come denunciato dal ricorrente, il provvedimento questorile è stato convalidato prima del decorso delle 48 ore, sicché la relativa ordinanza è affetta da violazione di legge e va dunque annullata.  

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