Convenzione quadro Miur-Cndcec. Sì al tirocinio semestrale in università

Pubblicato il 14 ottobre 2014 L’attesa Convenzione quadro tra il Ministero dell’Università e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sulle regole per svolgere il tirocinio professionalizzante per gli oltre 20mila aspiranti ad entrare a far parte della professioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili è stata finalmente siglata.

Dopo circa tre anni dal Dl n. 1/2012 (convertito in legge 27/2012), che ha ridotto da 36 a 18 mesi il periodo di tirocinio obbligatorio, con la possibilità di svolgerne i primi sei mesi durante gli studi universitari, e dopo la riforma delle professioni (Dpr 137/2012), a seguito della quale sono stati riformulati anche i termini delle convenzioni universitarie, la Convenzione Miur-Cndcec ha ora l’obiettivo di definire le regole pratiche per il corretto svolgimento del tirocinio professionalizzante.

Tirocinio durante il percorso di studi

Già l’articolo 6, comma 4 del Dpr 137/2013, aveva previsto la possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo dei commercialisti nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali. Tale facoltà era, però, riconosciuta solo per gli aspiranti dottori commercialisti, mentre la vera novità della Convenzione è che ora l’’inizio del tirocinio nel corso degli studi è stato esteso anche agli aspiranti esperti contabili. Anche per questi ultimi sarà ora possibile svolgere i 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione B dell’albo nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea.

La pratica dovrà coprire dalle 200 alle 225 ore per il corso di laurea triennale e tra le 275 e le 300 per quella magistrale, e dovrà essere svolta sotto la supervisione ed il controllo diretto di un tutor professionale (professionista) e con l'indicazione di un tutor accademico (docente) del dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

Norma transitoria

La Convenzione quadro dovrà ora essere recepita dai singoli Ordini e dagli Atenei universitari. Le “vecchie” convenzioni stipulate tra Ordini e università possono trovare applicazione fino alla stipula di “nuovi” accordi e, comunque, non oltre l’anno accademico 2014-2015.

Dunque, chi è già iscritto nella sezione "tirocinanti commercialisti" in virtù delle vecchie convenzioni si vedrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale e a condizione che lo completi entro l'anno accademico 2014-2015. Dall’anno accademico 2015-2016, i vecchi accordi non si potranno più applicare e se non ne vengono siglati dei nuovi non sarà possibile svolgere il tirocinio nel corso degli studi universitari.
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