Conversione del Decreto super Green pass in Gazzetta. Faq sui negozi

Pubblicato il 27 gennaio 2022

Decreto super Green pass, n. 172 del 26 novembre 2021, è stato convertito nella legge n. 3 del 21 gennaio 2022 (in G.U. n. 19 del 25 gennaio): verte su alcuni nuovi obblighi vaccinali e sul rafforzamento delle certificazioni verdi Covid-19.

Obblighi vaccinali estesi

Previsto, dunque, che il ciclo vaccinale dall'infezione da SARS-CoV-2 comprenda la dose booster.

Inoltre, si amplia l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, per chi svolge attività:

Vengono compresi, altresì, i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità.

Dal 15 febbraio 2022, sono compresi nell’obbligo suddetto gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.

Durata del Certificato verde

Il Dl n. 172/2021, convertito, riduce la durata del Green pass rafforzato da 12 a 9 mesi. Sul punto, si segnala che, in base al successivo D.L. n. 221/2021, dal 1° febbraio 2022 cambia nuovamente la validità che viene ridotta a 6 mesi.

Green pass base: obbligo per alberghi

Ancora, il Decreto super Green pass estende l’obbligo del certificato per:

Faq Governo su controlli degli esercenti commerciali sui clienti

Il Governo ha aggiornato il 26 gennaio 2022 la pagina dedicata alle Faq sulle restrizioni in vigore.

Con riferimento ai controlli sulla clientela da parte dei titolari degli esercizi dove è richiesta la certificazione verde base, si specifica che la verifica non deve essere fatta necessariamente all’ingresso, potendo eseguirla a campione dopo l’accesso dei clienti al locale.

Inoltre, si ricorda che per i lavoratori impiegati in strutture e attività di cui all'articolo 9-bis, Dl n. 52/2021 per le quali è richiesto il cd. Super green pass (si citano, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) il Green pass rafforzato sarà obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.

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