Conversione del pignoramento e determinazione delle somme dovute

Pubblicato il 14 gennaio 2020

Nel determinare le somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all'istanza, fino all'udienza in cui il giudice provvede sulla stessa con l'ordinanza di cui dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020.

Gli Ermellini, nella decisione, hanno anche precisato che l'eventuale intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all'istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all'udienza fissata per provvedere su di essa, non incide ex post sull'ammissibilità della domanda, con specifico riferimento all'osservanza dell'onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari ad un quinto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti.

Difatti, “la commisurazione dell'importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l'istanza di conversione del pignoramento va rapportata all'ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell'istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.”.

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