Coop edilizie: 5 agosto 2009 data spartiacque per l’Iva sull’assegnazione

Pubblicato il 26 aprile 2011 Con lo studio n. 184-2009/T – “La base imponibile IVA per gli atti di assegnazione di immobili da parte di cooperative edilizie e loro consorzi” - il Centro studi tributari del notariato fornisce interpretazioni in merito all'articolo 4-ter del dl n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009. In particolare, sulla determinazione della base imponibile Iva nell’ambito delle cooperative edilizie a proprietà divisa e a proprietà indivisa, con riferimento agli atti di assegnazione di immobili non di lusso aventi ad oggetto l'abitazione principale dei soci, ex articolo 13 del dpr n. 633/1972, alla luce delle modifiche apportate del decreto legge citato, con riferimento alla fase transitoria.

Uno dei casi trattati riguarda l'assegnazione dell'immobile abitativo effettuata decorsi quattro anni dall'ultimazione della costruzione. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8- bis ) del d.p.r. n. 633/1972, l'operazione è esente e sarà assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale. Se le cooperative hanno ricevuto uno o più acconti prima del 5 agosto, anteriormente all'entrata in vigore della legge 102/2009, le stesse non dovrebbero aver emesso alcuna fattura poiché, sulla base della normativa previgente, l'operazione sarebbe divenuta rilevante al momento dell'atto di assegnazione, all'atto del rogito. Ma, se l’atto interviene dopo la data spartiacque, decorsi quatto anni dall'ultimazione dei lavori, il problema della disciplina transitoria risulta di fatto superato dovendo determinare la base imponibile ai fini dell'imposta di registro applicabile, in luogo dell'Iva, in misura proporzionale. In tale ipotesi deve essere applicato il combinato disposto degli artt. 43 e 51 del d.p.r. n. 131/1986.

Pertanto, per gli atti successivi alla data del 5 agosto 2009, decorso il termine di quattro anni dall'ultimazione dei lavori, di assegnazione di unità abitative ai soci delle cooperative, la base imponibile per l'imposta di registro proporzionale applicabile deve considerare il “valore venale in comune commercio”.
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