Il Mimit ha diffuso istruzioni precise per lo svolgimento dell’incarico di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.
Le nuove direttive puntano a uniformare le modalità di azione e di comportamento dei commissari, così da garantire trasparenza, efficienza e coerenza nell’operato.
L’informazione è data con decreto direttoriale del 1° agosto 2025 che contiene in allegato il documento con le direttive.
Il testo si sviluppa in 22 sezioni, ognuna dedicata ad aspetti specifici della gestione commissariale. L’indice comprende temi come:
Si illustrano sommariamente alcuni punti della direttiva Mimit di cui al decreto direttoriale 1° agosto 2025.
Appena nominato, il Commissario deve:
Viene inoltre richiesto di convocare il legale rappresentante della cooperativa per raccogliere documenti, informazioni sui beni, sui conti correnti, sul personale e su eventuali cause legali in corso.
Il Commissario deve custodire con cura tutta la documentazione sociale e, se necessario, depositarla in luoghi idonei anche a pagamento, previa autorizzazione.
È obbligatorio compilare un inventario dei beni (anche se risulta che non ci siano beni), accompagnato da valutazioni economiche. Quando serve, ci si affida a periti esterni per stimare il valore dei cespiti.
Entro pochi mesi dall’inizio dell’incarico va presentata una relazione iniziale, che illustra lo stato della cooperativa, i beni da liquidare e le strategie da adottare.
Successivamente, ogni sei mesi, il Commissario deve inviare una relazione semestrale con rendiconti, aggiornamenti sulle attività, sui beni rimasti e sulle spese sostenute. Questi documenti sono fondamentali per il controllo da parte del Ministero e degli eventuali creditori.
Tutti i pagamenti devono essere tracciati ed effettuati tramite conto corrente intestato alla procedura.
Non sono ammessi prelievi o spese in contanti superiori a 1.000 euro, e ogni spesa deve essere giustificata con fatture o ricevute.
Il Commissario può autonomamente provvedere a coprire le spese correnti della gestione (ad esempio tasse, manutenzione ordinaria, compensi autorizzati a periti e coadiutori).
Il Commissario valuta se sciogliere o proseguire contratti ancora in corso (di lavoro, di affitto, preliminari di vendita, ecc.), sempre con l’ottica di tutelare i creditori e ridurre le perdite.
In alcuni casi, per garantire un miglior risultato, può essere autorizzato il proseguimento provvisorio dell’attività della cooperativa, ma solo per un periodo limitato e sotto stretto controllo.
I beni della cooperativa devono essere venduti rapidamente e in modo trasparente, seguendo procedure competitive (aste, bandi, eventuali piattaforme telematiche).
Ogni passaggio – dal prezzo base, alle modalità di gara, fino alla pubblicità degli avvisi – è regolato con precisione per evitare favoritismi o svalutazioni ingiustificate.
Quando servono competenze specifiche, il Commissario può chiedere l’aiuto di coadiutori o legali, ma solo previa autorizzazione ministeriale e rispettando tariffe e compensi fissati dalla legge.
Se ci sono contenziosi legali in corso, il Commissario deve decidere se proseguirli, avviarne di nuovi o chiuderli, sempre valutando la convenienza economica per la procedura.
Una volta completata la liquidazione, il Commissario:
Solo dopo questi adempimenti il suo incarico può considerarsi chiuso.
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