Cooperative in liquidazione, nuove direttive Mimit per i commissari

Pubblicato il 22 agosto 2025

Il Mimit ha diffuso istruzioni precise per lo svolgimento dell’incarico di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.

Le nuove direttive puntano a uniformare le modalità di azione e di comportamento dei commissari, così da garantire trasparenza, efficienza e coerenza nell’operato.

L’informazione è data con decreto direttoriale del 1° agosto 2025 che contiene in allegato il documento con le direttive.

Direttiva per incarico di Commissario liquidatore nelle cooperative

Il testo si sviluppa in 22 sezioni, ognuna dedicata ad aspetti specifici della gestione commissariale. L’indice comprende temi come:

Si illustrano sommariamente alcuni punti della direttiva Mimit di cui al decreto direttoriale 1° agosto 2025.

Compiti iniziali del Commissario

Appena nominato, il Commissario deve:

Viene inoltre richiesto di convocare il legale rappresentante della cooperativa per raccogliere documenti, informazioni sui beni, sui conti correnti, sul personale e su eventuali cause legali in corso.

Gestione dei documenti e dei beni

Il Commissario deve custodire con cura tutta la documentazione sociale e, se necessario, depositarla in luoghi idonei anche a pagamento, previa autorizzazione.

È obbligatorio compilare un inventario dei beni (anche se risulta che non ci siano beni), accompagnato da valutazioni economiche. Quando serve, ci si affida a periti esterni per stimare il valore dei cespiti.

Relazioni e obblighi periodici

Entro pochi mesi dall’inizio dell’incarico va presentata una relazione iniziale, che illustra lo stato della cooperativa, i beni da liquidare e le strategie da adottare.

Successivamente, ogni sei mesi, il Commissario deve inviare una relazione semestrale con rendiconti, aggiornamenti sulle attività, sui beni rimasti e sulle spese sostenute. Questi documenti sono fondamentali per il controllo da parte del Ministero e degli eventuali creditori.

Pagamenti e gestione economica

Tutti i pagamenti devono essere tracciati ed effettuati tramite conto corrente intestato alla procedura.

Non sono ammessi prelievi o spese in contanti superiori a 1.000 euro, e ogni spesa deve essere giustificata con fatture o ricevute.

Il Commissario può autonomamente provvedere a coprire le spese correnti della gestione (ad esempio tasse, manutenzione ordinaria, compensi autorizzati a periti e coadiutori).

Rapporti pendenti ed esercizio provvisorio

Il Commissario valuta se sciogliere o proseguire contratti ancora in corso (di lavoro, di affitto, preliminari di vendita, ecc.), sempre con l’ottica di tutelare i creditori e ridurre le perdite.

In alcuni casi, per garantire un miglior risultato, può essere autorizzato il proseguimento provvisorio dell’attività della cooperativa, ma solo per un periodo limitato e sotto stretto controllo.

Vendita dei beni

I beni della cooperativa devono essere venduti rapidamente e in modo trasparente, seguendo procedure competitive (aste, bandi, eventuali piattaforme telematiche).

Ogni passaggio – dal prezzo base, alle modalità di gara, fino alla pubblicità degli avvisi – è regolato con precisione per evitare favoritismi o svalutazioni ingiustificate.

Supporti esterni e contenziosi

Quando servono competenze specifiche, il Commissario può chiedere l’aiuto di coadiutori o legali, ma solo previa autorizzazione ministeriale e rispettando tariffe e compensi fissati dalla legge.

Se ci sono contenziosi legali in corso, il Commissario deve decidere se proseguirli, avviarne di nuovi o chiuderli, sempre valutando la convenienza economica per la procedura.

Conclusione della procedura

Una volta completata la liquidazione, il Commissario:

Solo dopo questi adempimenti il suo incarico può considerarsi chiuso.

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