Cooperative sociali con obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale

Pubblicato il 27 febbraio 2018

Il ministero del Lavoro, con nota n. 2491 del 22 febbraio 2018, fornisce chiarimenti in materia di cooperative sociali, a seguito dell’operatività dei decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, riportanti la revisione della disciplina in materia di impresa sociale ed il Codice del Terzo settore.

Redazione del bilancio sociale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 acquisiscono di diritto qualifica di imprese sociali; ciò implica che non è necessario verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, a patto che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile.

Però l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non è un elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa sociale, ma è un effetto giuridico di tale qualificazione.

Quindi, così come per tutte le imprese sociali, anche sulle cooperative sociali ricade l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale, ex articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 112/2017.

Ciò anche in virtù dei principi che connotano la riforma del Terzo settore, per i quali è essenziale seguire i canoni della trasparenza e della rendicontazione, a tutela dell’affidamento della generalità dei cittadini.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 112/2017, la redazione del bilancio sociale deve avvenire in base a linee guida che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Quindi, fino all’emanazione di tali linee guida, l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il suo deposito presso il Registro imprese e la pubblicazione sul sito internet hanno carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito.

Nomina dei sindaci. Non sussiste

Non sono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, d.lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno dell’impresa sociale.

Infatti, alle cooperative sociali si applica la disciplina generale dettata per le imprese sociali, se compatibile con la disciplina specifica delle coop.

Poiché la materia è già disciplinata dalle norme sulle cooperative, non sussiste l’obbligo per le cooperative sociali di nominare uno o più sindaci all’atto della costituzione dell'ente.

Attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e disciplina in materia di cooperative sociali

In virtù dell’articolo 2 del decreto n. 112/2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali, e le attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere, si chiede al ministero del Lavoro se le cooperative sociali possano continuare a svolgere attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti.

Vista la prevalenza della disciplina particolare su quella generale, deve intendersi esteso l’ambito di attività delle cooperative sociali, comprendendovi gli interventi e servizi sociali. Tra i servizi sociali rientrano "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

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