Sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, nonché della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifiche alla disciplina della cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Il decreto 30 dicembre 2025 interviene in modo significativo sul DM 28 dicembre 2015, aggiornandone il contenuto per allineare l’ordinamento nazionale alle più recenti evoluzioni del quadro normativo europeo e degli standard internazionali in materia di scambio automatico di informazioni.
Le modifiche mirano a garantire una maggiore coerenza tra il Common Reporting Standard (CRS), il quadro europeo di cooperazione amministrativa e le nuove regole introdotte in materia di cripto-attività.
Un profilo di particolare rilievo operativo è introdotto dall’articolo 4 del decreto 30 dicembre 2025, che inserisce il comma 3-bis nell’articolo 4 del DM 28 dicembre 2015.
La nuova disposizione stabilisce che:
sono pubblicati sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 maggio di ciascun anno.
La previsione rafforza la trasparenza del sistema e consente agli operatori finanziari di disporre di un riferimento ufficiale e aggiornato ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione.
L’articolo 7 del Decreto Mef del 30 dicembre 2025 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni, prevedendo che:
Sono tuttavia previste disposizioni transitorie per gli anni di rendicontazione 2026 e 2027. In particolare, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione non sono obbligate, con riferimento ai conti già esistenti al 31 dicembre 2025, a trasmettere le informazioni relative:
qualora tali informazioni non siano nella loro disponibilità.
La norma transitoria è finalizzata a mitigare gli impatti operativi derivanti dall’ampliamento degli obblighi informativi, tenendo conto delle difficoltà oggettive di reperimento dei dati relativi ai rapporti preesistenti.
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