Cooperazione giudiziaria: niente anticipi per l'audizione dei testimoni

Pubblicato il 19 febbraio 2011 La Corte di giustizia dell'Ue, con sentenza del 17 febbraio 2011, pronunciata relativamente alla causa C-283/09, si è occupata dell'interpretazione del Regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

L'occasione è stata data da una controversia in cui un cittadino polacco aveva adito il suo ex datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni relativo ad un patto di non concorrenza. Nell'ambito di tale procedimento, il giudice polacco adito aveva richiesto, ai sensi del Regolamento n. 1206/2001, l'audizione di un testimone al giudice irlandese. Quest'ultima, tuttavia, aveva subordinato l'audizione al pagamento di un anticipo dell'importo relativo alle spese da versare ai testimoni in base al diritto irlandese.

Per i giudici europei, gli articoli 14 e 18 del Regolamento citato “devono essere interpretati nel senso che un'autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell'autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell'indennità riconosciuta al testimone interrogato”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esaurite le risorse per misura Transizione 5.0

10/11/2025

CCNL Logistica, trasporto merci Conflavoro - Interpretazione autentica del 4/11/2025

10/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Interpretazione autentica del 4/11/2025

10/11/2025

Ccnl Logistica trasporto merci Conflavoro. Una tantum

10/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Una tantum

10/11/2025

Rider, algoritmi e subordinazione digitale: l'analisi della Fondazione studi

10/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy