La disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni per attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è oggetto di chiarimenti da parte dell’INPS con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026, che fornisce indicazioni operative riguardo agli obblighi contributivi e dichiarativi relativi ai lavoratori impiegati all’estero nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
L’articolo 23 della legge n. 125/2014 individua i soggetti che compongono il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo.
Tra questi rientrano:
L’iscrizione di tali soggetti in uno specifico elenco è gestita dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che verifica le competenze e l’esperienza maturata nell’ambito delle attività di cooperazione.
Le organizzazioni sopra indicate possono impiegare personale nelle attività di cooperazione mediante:
I contenuti dei contratti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento italiano in materia di lavoro.
Per il personale dipendente della pubblica amministrazione, la legge prevede specifiche disposizioni relative al collocamento in aspettativa senza assegni.
L’articolo 28, comma 3, della legge n. 125/2014 stabilisce che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa senza assegni per partecipare alle attività di cooperazione internazionale.
Il collocamento in aspettativa:
Durante il periodo di aspettativa il dipendente mantiene la qualifica posseduta nell’amministrazione di appartenenza.
Riconoscimento del servizio ai fini previdenziali
La normativa prevede che il periodo di aspettativa sia riconosciuto ad ogni effetto giuridico come servizio equivalente a quello prestato in Italia.
In particolare, il periodo è valido dunque ai fini di:
Questa disposizione ha l’obiettivo di evitare penalizzazioni per i lavoratori impegnati nelle attività di cooperazione internazionale.
Aspettativa per il coniuge del cooperante
La legge riconosce il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni anche al dipendente che segue il coniuge impegnato nelle attività di cooperazione internazionale.
In questo caso l’aspettativa è concessa per consentire il trasferimento all’estero insieme al coniuge coinvolto nel progetto di cooperazione.
Il principio dell’unicità della posizione assicurativa
Uno degli aspetti centrali chiariti dalla circolare INPS riguarda il principio dell’unicità della posizione assicurativa.
Secondo l’articolo 28, comma 7, della legge n. 125/2014:
Questo principio garantisce la continuità contributiva del lavoratore, evitando la frammentazione della posizione assicurativa.
Lavoro autonomo professionale
Nel caso di lavoratori autonomi con partita IVA, la contribuzione previdenziale deve essere versata:
Collaborazioni coordinate e continuative
Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contributi devono essere versati alla Gestione separata INPS, secondo le aliquote previste dalla normativa vigente.
Lavoro subordinato
Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, la contribuzione deve essere versata alla gestione previdenziale cui il lavoratore era iscritto al momento del collocamento in aspettativa.
Questo vale sia per i lavoratori del settore privato sia per i dipendenti pubblici.
Contribuzione IVS
Per i lavoratori subordinati impiegati nelle attività di cooperazione all’estero è dovuta la contribuzione relativa all’assicurazione IVS deve essere versata alla gestione previdenziale originaria del lavoratore secondo le aliquote previste per quella specifica gestione.
Contribuzioni minori
Oltre alla contribuzione IVS, le organizzazioni sono tenute al versamento delle cosiddette assicurazioni minori, tra cui:
L’INPS precisa che tali contributi devono essere determinati in base all’inquadramento previdenziale del datore di lavoro che impiega il cooperante.
Nel caso di dipendenti pubblici iscritti alle gestioni ex INADEL o ex ENPAS, non è dovuta la contribuzione al Fondo di garanzia.
La base imponibile ai fini fiscali e previdenziali per i cooperanti impiegati all’estero è determinata sulla base di compensi convenzionali stabiliti con decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Gli importi sono:
| Categoria di personale | Compenso convenzionale mensile |
|---|---|
| Personale impiegato nelle attività di cooperazione | 1.519,67 euro |
| Personale volontario | 849,40 euro |
Tali importi sono soggetti ad adeguamento annuale in base alla perequazione automatica delle pensioni.
Quando l’attività all’estero si svolge solo per una parte del mese, i compensi convenzionali sono riproporzionati; il decreto prevede che l’importo mensile sia divisibile in 26 giornate lavorative, consentendo il calcolo dell’imponibile in caso di invio all’estero nel corso del mese, rientro anticipato e cessazione del rapporto di lavoro.
La circolare fornisce indicazioni operative per la corretta gestione dei lavoratori nel flusso Uniemens, con particolare riferimento alla sezione ListaPosPA per i dipendenti pubblici.
Le organizzazioni che stipulano contratti di cooperazione devono:
Codici da utilizzare nel flusso
Durante il periodo di cooperazione devono essere utilizzati specifici codici identificativi.
Tra questi:
Questi codici consentono all’INPS di identificare correttamente la posizione assicurativa del lavoratore.
Valorizzazione della sezione PosContributiva
Le organizzazioni devono denunciare i lavoratori sulla posizione contributiva già in uso, valorizzando il codice TipoLavoratore “CP”.
Il codice identifica il personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale la cui retribuzione è determinata secondo i compensi convenzionali.
La circolare individua diversi codici da utilizzare nell’elemento TipoContribuzione, in base alla gestione previdenziale di appartenenza.
In particolare:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 00 | Contribuzione IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti |
| 21 | Contribuzione IVS alle gestioni pubbliche |
| 22 | Contribuzione IVS alle gestioni pubbliche con iscrizione alle gestioni ex INADEL o ex ENPAS |
La corretta valorizzazione di questi codici è essenziale per garantire l’accredito dei contributi nella gestione previdenziale corretta.
Gestione dell’aspettativa nel flusso Uniemens
Il datore di lavoro che concede l’aspettativa deve indicare nel flusso Uniemens:
Queste informazioni consentono di tracciare correttamente il periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
Contribuzione alla Gestione separata
Nel caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione è dovuta alla Gestione separata INPS.
Le organizzazioni devono trasmettere il flusso Uniemens indicando tipo rapporto di lavoro = 21, relativo alle attività di cooperazione internazionale.
La denuncia contributiva deve essere inviata entro la fine del mese successivo al pagamento del compenso.
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