Rc auto sospesa dopo periodo di tolleranza

Pubblicato il 20 dicembre 2016

Nel caso in cui l’assicurato non versi il premio assicurativo successivo al primo si determina, ai sensi dell’articolo 1901, secondo comma, del Codice civile, la sospensione della garanzia assicurativa.

Questo non immediatamente, bensì dopo il decorso di quindici giorni dalla scadenza per il pagamento del premio.

E’ questo il cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto.

Risoluzione, retroattività da dopo i 15 giorni

Tale principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ossia, anche se l’inadempienza dell’assicurato si protrae e se, in conseguenza di ciò, si abbia risoluzione di diritto dal contratto ex articolo 1901, terzo comma, c.c.

In detta ultima ipotesi, tuttavia, l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Sono queste le considerazioni ribadite dalla Corte di cassazone nella sentenza n. 26104 depositata il 19 dicembre 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy