Rc auto sospesa dopo periodo di tolleranza

Pubblicato il 20 dicembre 2016

Nel caso in cui l’assicurato non versi il premio assicurativo successivo al primo si determina, ai sensi dell’articolo 1901, secondo comma, del Codice civile, la sospensione della garanzia assicurativa.

Questo non immediatamente, bensì dopo il decorso di quindici giorni dalla scadenza per il pagamento del premio.

E’ questo il cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto.

Risoluzione, retroattività da dopo i 15 giorni

Tale principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ossia, anche se l’inadempienza dell’assicurato si protrae e se, in conseguenza di ciò, si abbia risoluzione di diritto dal contratto ex articolo 1901, terzo comma, c.c.

In detta ultima ipotesi, tuttavia, l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Sono queste le considerazioni ribadite dalla Corte di cassazone nella sentenza n. 26104 depositata il 19 dicembre 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy